La Regione Lombardia, con l’allegata Circolare GR del 2 marzo 2011, ha fornito dei chiarimenti sul regime autorizzativo degli impianti e dei centri di raccolta destinatari dei RAEE domestici. Tale circolare, superando i limiti interpretativi posti dall’art. 8 del DM 65/2010, favorisce di fatto il conferimento dei RAEE raccolti dalla Distribuzione agli impianti autorizzati in via ordinaria, che era stato limitato a causa di una interpretazione restrittiva di detto articolo.
La circolare precisa in particolare che il conferimento dei RAEE domestici, raccolti nell’ambito delle procedure di cui al DM 65/10 (procedure semplificate per la gestione dei RAEE da parte della distribuzione nonché degli installatori e dei centri di assistenza tecnica) può essere effettuato presso i centri di raccolta (di cui all’art. 6, comma 1, lett. a) e c), del D.Lgs. 151/05) autorizzati sia ai sensi del DM 8 aprile 2008, sia autorizzati in forma ordinaria o semplificata ai sensi del D.Lgs. 152/06 che rispettino, per quanto riguarda i RAEE, i requisiti fissati nell’Allegato 1 del DM 8 aprile 2008, per quanto riguarda caratteristiche strutturali e modalità gestionali.
La circolare costituisce pertanto un importante supporto interpretativo che può essere di riferimento particolarmente in questa fase, caratterizzata dalla mancanza di un chiarimento sul punto a livello ministeriale, più volte e da più parti auspicato e richiesto, anche dalla nostra Associazione con nota formale rivolta al Ministero.
Sul sito del Centro di Coordinamento è stata pubblicata la Delibera del Comitato Guida del 19 gennaio scorso (allegata), che ha anch’essa l’obiettivo di facilitare il conferimento ai CdR dei RAEE domestici ritirati dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome. Nella pratica, si era creato il problema che alcuni CdR richiedevano ai distributori l’attestazione che i RAEE consegnati al CdR stesso provenissero dal bacino territoriale di quest’ultimo, con gravi intralci della possibilità di conferimento. Il Comitato guida ha chiarito che, ai fini dell’applicazione del Protocollo per la regolazione dei rapporti distributori-CdR, nonché del riconoscimento dei premi di efficienza ai CdR aperti alla distribuzione, si considerano come prodotti nel territorio del Comune dove è ubicato il punto vendita del distributore che richiede il servizio di ritiro tutti i RAEE raccolti presso lo stesso punto vendita, indipendentemente dal Comune di residenza dei consumatori che hanno consegnato i RAEE medesimi. Analoga presunzione si applica al luogo di raggruppamento del distributore, nel caso in cui questo risulti ubicato in luogo diverso dal punto vendita.
Cordiali saluti.