AssoAmbiente

Circolari

003/2012/CA

Si segnala che con la sentenza in oggetto (v. allegato I) il Tribunale di Roma ha adottato una importante sentenza concernente la possibilità o meno di ricorrere all’istituto dell’avvalimento per l’attestazione del possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori in materia ambientale, al fine di poter legittimamente partecipare alle gare pubbliche.

La sentenza afferma un importante principio, dal momento che esclude la possibilità di far ricorso all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione del possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, con la conseguenza che la società che partecipa alla gara pubblica deve essere personalmente in possesso del requisito in questione richiesto nei documenti di gara a pena di esclusione.

A tal proposito, infatti, il TAR Lazio precisa espressamente che il requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori in materia ambientale: “oltre ad essere previsto obbligatoriamente dalla normativa nazionale (art. 212 del D. Lgs. n. 152/06) e dalla lex specialis di gara, presuppone comunque una specifica organizzazione aziendale, necessaria per assicurare il corretto espletamento di attività dedicate e/o pericolose e caratterizzate dall’impiego di attrezzature particolari e di competenze specifiche. Ciò concretizza una soggettività dell’iscrizione che non è equiparabile ad un requisito da poter prestare se disgiunto dall’organizzazione che l’ha conseguita”.

Pertanto, alla luce delle sopra esposte considerazioni, il TAR esclude la possibilità di far ricorso all’avvalimento per dimostrare il possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo,  evidenziando proprio l’incompatibilità tra l’istituto in questione ed il requisito: “Ora, sebbene l’avvalimento risponda all’esigenza di assicurare una maggiore concorrenza nel mercato, le caratteristiche (sopra descritte dell’istituto) non sono conciliabili con interessi di primario rilievo come la tutela dell’ambiente che, nel caso di specie, il legislatore nazionale ha inteso garantire prevedendo, per i soggetti che gestiscono rifiuti (anche pericolosi, come l’amianto), l’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori in materia ambientale”.

Sempre in relazione al tema dell’Avvalimento si rammenta che con circolare n. 591/11 del 28 ottobre u.s., l’Associazione aveva provveduto ad informare le aziende associate in relazione all’avvio da parte dell’AVCP di una consultazione sul tema. In tale contesto, si segnalava come l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici aveva provveduto a predisporre un documento di consultazione accompagnato dalla richiesta di invio da parte degli operatori del settore di specifiche osservazione e valutazioni entro la data del 16 gennaio 2012. In relazione al tema, si segnala come propriopagina 11 e 12 del documento di consultazione in questione (v. allegato II) l’AVCP evidenziava la presenza di criticità proprio in relazione alla possibilità di far ricorso all’istituto dell’Avvalimento in relazione al requisito dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali.

Cordiali saluti.

» 10.01.2012
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