AssoAmbiente

Circolari

023/2012/CS

Sulla G.U. n. 28 del 3 febbraio 2012 è stato pubblicato il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 recanteRegolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. 

Il Regolamento è applicabile alle imprese che rientrano nella definizione di PMI (imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) a cui è richiesto di dichiarare l’appartenenza a tale categoria tramite una dichiarazione sostitutiva di certificazione

In particolare, fermo restando quanto previsto dall’art. 101 e dall’allegato V alla parte terza del D.Lgs. 152/06, il provvedimento introduce, all’art. 2, i criteri per l’assimilazione delle acque reflue industriali a quelle domestiche:

  1. prima dei trattamenti di depurazione, le acque reflue industriali devono presentare le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell’allegato A del Regolamento;
  2. le acque reflui industriali devono provenire da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense oppure dalle attività di cui alla tabella 2 dell’allegato A del Regolamento

Nel caso in cui lo scarico di acque reflue industriali ricada nelle tipologie di cui sopra, fermo restando quanto previsto dall’art. 124 del D.Lgs. 152/06 in materia di autorizzazione agli scarichi, è prevista una modalità semplificata di rinnovo dell’autorizzazione (art. 3, comma 1) da presentare all’autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza della stessa. Tale modalità semplificata non potrà essere applicata per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all’art. 108 del D.Lgs. 152/06. 

Tra gli ulteriori elementi di semplificazione per le PMI è previsto, inoltre, non solo l’esclusione dalla presentazione, all’autorità competente, della documentazione per l’impatto acustico (art. 4), per le attività a bassa rumorosità riportate nell’allegato B del regolamento, ma anche l’avvio esclusivamente per via telematica, allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente, per territorio di tutte le istanze autorizzative e della documentazione o attestazioni richieste dal presente Regolamento

Nel rimandare al testo del Regolamento, riportato in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti porgiamo cordiali saluti.

» 07.02.2012
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