AssoAmbiente

Circolari

037/2012/NE

Informiamo che, il 9 febbraio scorso, il Tribunale di Milano ha emesso un’ordinanza che ha accolto l’istanza presentata da Vetrarco srl,  la quale aveva denunciato l’esclusione dei rappresentanti dei recuperatori dal Consiglio di Amministrazione del Comieco (Consorzio nazionale recupero e riciclo degli Imballaggi a base cellulosica). 

L’azienda, che svolge attività di recupero della carta e partecipa a Unionmaceri (aderente FISE UNIRE), aveva impugnato, innanzi il Tribunale di Milano, la delibera  dell'Assemblea di Comieco di nomina del Consiglio di Amministrazione, evidenziando come il Codice Ambientale (art. 223, comma 2) preveda la partecipazione, ai CdA dei Consorzi imballaggi, della categoria dei riciclatori e recuperatori, in misura paritetica rispetto alla categoria dei produttori di materie prime di imballaggio: tale condizione non è stata garantita in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione di Comieco. 

La mancata applicazione della norma citata, con la conseguente esclusione dei recuperatori dai Consorzi imballaggi, costituisce un problema da anni sollevato formalmente da FISE UNIRE presso le competenti sedi, non solo con riferimento al Comieco, ma a tutti i Consorzi del sistema CONAI. 

Al riguardo anche l’Antitrust, nella sua indagine conoscitiva sul settore dei rifiuti di imballaggio (IC26), accogliendo le sollecitazioni dell’Associazione, aveva ritenuto la partecipazione dei recuperatori/riciclatori opportuna sotto il profilo della concorrenza in quanto avrebbe apportato maggiori efficienze e trasparenza nelle attività consortili. 

Il Comieco, dal canto suo, sosteneva la non applicabilità della citata norma, in quanto, a suo parere, i Ministeri (Ambiente e Sviluppo economico) avrebbero dovuto prima varare uno schema-tipo di Statuto a cui i diversi Consorzi avrebbero poi dovuto uniformarsi. 

Secondo il Tribunale che ha ordinato la sospensione della delibera di nomina del CdA Comieco, la norma richiamata è invece una “disposizione suscettibile di immediata applicazione” che non richiede l’intervento dell’amministrazione per la sua applicazione concreta, potendo, e dovendo, ciascun Consorzio provvedere autonomamente e direttamente all’adeguamento prescritto dal Legislatore. 

Si evidenzia che l’ordinanza potrebbe costituire uno storico precedente e la base per simili operazioni da parte di aziende di recupero di altre filiere nei confronti di altri Consorzi imballaggi nei cui CdA non è garantita la rappresentanza della categoria nei termini prescritti dalla Legge e confermati dalla pronuncia in esame, ove tali Consorzi abbiano consentito l’ingresso dei recuperatori e riciclatori previo accordo con agli altri consorziati (cfr. comma 1 cit. art. 223). 

Per quanto riguarda la gestione interna a Comieco, al momento risulta che i poteri di ordinaria gestione siano stati assunti dal Collegio dei Revisori Contabili, restando, inoltre, fermi i poteri già attribuiti al Direttore Generale ai fini della necessaria continuità operativa. Il Collegio intenderebbe procedere al più presto alla convocazione di un’Assemblea straordinaria e ordinaria ai fini della modifica dello Statuto e del Regolamento consortille ed alla convocazione di una successiva Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. 

Sul sito dell’Associazione sono riportati il comunicato stampa http://www.associazione-unire.org/index.php/unire/entry_p/News/8/7577/23%7C di Unionmaceri e Fise Unire di commento dell’ordinanza, nonché, in Rassegna stampa, la notizia sul tema apparsa sul Sole 24 ore in data odierna. 

Cordiali saluti

» 24.02.2012

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