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Circolari

049/2012/CA

Si informa che lo scorso 28 febbraio l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e Confindustria (nonché altre Associazioni di rappresentanza delle Imprese, tra cui Rete Imprese Italia, Alleanza Cooperative Italiane ed altre) hanno sottoscritto l’intesa in oggetto

L’accordo - preceduto dall’Avviso Comune del 3 agosto 2009 e dall'Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011 – si pone come obiettivo quello di assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per le imprese che pur registrando tensioni presentano comunque prospettive economiche positive”. 

Le banche che aderiranno all’Accordo dovranno inviare specifica comunicazione all’ABI impegnandosi a renderlo operativo entro 30 giorni. Parimenti, le richieste delle imprese dovranno essere presentate entro il termine del 31 dicembre 2012. 

In via preliminare è necessario evidenziare che le imprese che potranno beneficiare delle misure previste nell’accordo sono le piccole e medie imprese operanti in Italia in tutti i settori, ovvero le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 mln di euro, oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro. E’ necessario, altresì, che le imprese che rispetteranno i sopra menzionati requisiti siano “in bonis”, ossia non si trovino nei confronti degli istituti bancari in stato di “sofferenza” oppure non vantino “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre novanta giorni. 

Ciò premesso, si rileva che interventi finanziari previsti per le imprese sono di 3 tipi: 

1) operazioni di sospensione dei finanziamenti. 
    Si tratta della misura di sospensione per 12 mesi della quota di capitale delle rate di mutuo, e della sospensione per 6 o 12 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing “immobiliare” e “mobiliare”. 

2) operazioni di allungamento dei finanziamenti. 
    E’ prevista la possibilità:
-  di allungare la durata dei mutui;
-  spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all’anticipazione di crediti certi ed esigibili;
-   di allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze de credito agrario di conduzione. 

3) operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività. 
   Per le imprese che avvieranno processi di rafforzamento patrimoniale, le banche si impegneranno a concedere un finanziamento proporzionale all’aumento dei mezzi propri realizzarti dall’impresa. 

Rinviamo alla nota ABI, in allegato, per ulteriori informazioni. 

Nel far riserva di ulteriori aggiornamenti in materia e nel rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

» 09.03.2012
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