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Circolari

065/2012/NE

Informiamo che il Tribunale di Milano, in data 29 marzo 2012, ha emesso l’allegato provvedimento nell’ambito del procedimento ex art. 669-duodecies c.p.c. introdotto da COMIECO contro VETRARCO srl, a seguito della Ordinanza del Tribunale del 18 febbraio scorso, che aveva disposto la sospensione del Consiglio di Amministrazione COMIECO nominato il 30 giugno 2011 (v. ns precedente circolare n.  037/2012/NE del 24/2/12).

A seguito dell’ultima ordinanza citata, il Collegio dei Revisori Contabili del Consorzio aveva assunto la gestione del Consorzio al posto del CdA sospeso convocando l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo CdA per il 24/25 maggio 2011.

Il Tribunale di Milano, sulla scorta della domanda di COMIECO di autorizzare, preventivamente alla nomina del nuovo CdA, il Collegio dei Revisori a formare un nuovo Statuto e Regolamento, ha ritenuto invece di non aderire a tale richiesta e ha ripetuto quanto già affermato nella precedente Ordinanza del 18 febbraio, secondo cui la disposizione contenuta nell’art. 223 TUA “si manifesta come idonea, di per sé, ad eterointegrare le regole di formazione dell’organo gestorio dei consorzi”e che pertanto il Consorzio Comieco dispone già in via autonoma di tutti gli strumenti idonei a realizzare l’iter necessario per attuare l’adeguamento alle prescrizioni della legge e del dispositivo dell’ordinanza precedente.

Ricordiamo che, nelle more dell’emanazione dell’ultimo provvedimento del Tribunale, COMIECO aveva comunque provveduto a convocare per il 23 aprile l'assemblea straordinaria e ordinaria per la modifica dello Statuto e del Regolamento COMIECO, percorso necessario, ad avviso del Consorzio, per procedere alla nomina del nuovo CdA (prevista, come detto, in sede di assemblea ordinaria del 24/25 maggio).

Nel far riserva di tenerVi informati sugli ulteriori sviluppi della questione, che comunque verrà esaminata dal prossimo Consiglio direttivo convocato per l’11 aprile p.v., si inviano cordiali saluti.

Cordiali saluti.

» 05.04.2012
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