AssoAmbiente

Circolari

068/2012/CS

Facciamo seguito alla nostra precedente circolare n. 028/2012/CA per informare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012 (s.o. n. 69) è stata pubblicata la Legge n. 35 del 4 aprile  2012 di conversione del DL 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, entrata in vigore il 7 aprile u.s.. 

Di seguito riportiamo le disposizioni di maggiore interesse per le imprese associate, già presenti nel testo originario del decreto-legge oppure introdotte in fase di conversione

  • Articolo 14 - Semplificazione dei controlli sulle imprese”: viene confermatala previsione dell’emanazione di uno o più Regolamenti volti alla razionalizzazione, alla semplificazione e al coordinamento dei controlli sulle imprese (sono esclusi i controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).
     
  • Articolo 20 - Modifiche al codice degli appalti. Il comma 1, lettera a) ha previsto l’istituzioneai sensi dell’articolo 6-bisdel D. Lgs. 152 del 2006 - della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Nello specifico, a partire dal 1 gennaio 2013, il controllo dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori sarà possibile esclusivamente attraverso la consultazione delle informazioni inserite all’interno della Banca dati istituita presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP). Tali informazioni avranno ad oggetto la documentazione comprovante il    rispetto dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario individuati dal Codice. Pertanto, le amministrazioni potranno consultare un fascicolo elettronico della documentazione di impresa ed effettuare il controllo sul possesso dei requisiti. A tal fine, l’AVCP stabilirà, con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione alle quali è obbligatoria l’inclusione della documentazione nella Banca Dati, nonché i termini e le regole tecniche per l’aggiudicazione, l’aggiornamento e le modalità di consultazione dei dati stessi.
     
  • Articolo 21 - Responsabilità solidale negli appalti”: la norma ha previsto la sostituzione del comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs 276/03, in tema di responsabilità solidale negli appalti. In particolare, è stato introdotto il regime della responsabilità di natura solidale tra il committente, appaltatore ed eventuale subappaltatorenel limite di due anni dalla cessazione dell’appalto - in relazione alla corresponsione dei trattamenti retributivi dei lavoratori per il periodo di esecuzione del contratto di appalto. A tal proposito, è stato altresì espressamente previsto che ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo.
     
  • Articolo 23 - Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese”: conferma il conferimento della delega al Governo all’emanazione di un Regolamento volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie impresee degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del D.Lgs. 152/2006. Il citato Regolamento, che dovrà essere emanato entro il 7 ottobre 2012 (entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di cui all’oggetto), dovrà basarsi sui seguenti principi e i criteri direttivi:
    -      l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale;
    -      l'autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente;
    -      il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non deve comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
     
  • Articolo 24 -  Modifiche alle norme in materia ambientale di cui alD.Lgs. 152/2006”: apporta delle modifiche al D.lgs. 152/2006, delle quali in particolare segnaliamo:
    -     il puntod-bis), di nuova introduzione rispetto al testo del Decreto-legge,che reca modifiche all’articolo 194 (Spedizioni transfrontaliere), comma 3, volte a stabilire che le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, tra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'Autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto comunitario, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra e che l'operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza. In proposito evidenziamo che l’Associazione, anche in collaborazione con altre Associazioni di categoria, ha segnalato immediatamente ai Ministri dell’Ambiente e dello Sviluppo economico la necessità di cancellazione di tale norma a causa del rischio di blocco delle esportazioni di rifiuti derivante dall’impossibilità della sua applicazione concreta, ferma restando l’esigenza di tracciabilità dei rifiuti. UNIRE ha poi inoltrato ai competenti organi comunitari apposita segnalazione sul possibile contrasto della disposizione in questione con il diritto comunitario in genere e con il Regolamento sulle spedizioni trasfrontaliere dei rifiuti in particolare. Al riguardo, Vi terremo aggiornati sui risultati delle iniziative in corso tese all’abrogazione della norma.
    -     il punto f) che modifica l’articolo 228 (Pneumatici fuori uso), attraverso l’introduzione di un comma 3-bis che prevede la determinazione annuale, da parte dei produttori eimportatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate, dell’ammontare del rispettivo contributo necessario all’adempimento, nell’anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 dell’articolo 228 e la comunicazione dello stesso, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente. Tale contributo dovrà specificare anche gli oneri e le componenti di costo che ne giustifichino l’ammontare. Per quanto riguarda l’anno solare in corso è fatta salva la facoltà di procedere alla rideterminazione del contributo richiesto per tale anno. Con tale decisione, di fatto, l’onere di determinare il contributo per la gestione dei PFU viene posto a carico dei produttori e importatori di pneumatici o loro eventuali forme associate anziché dell’Autorità competente come previsto dal DM n. 82/2010, all’art. 5.
     
  • Articolo 37 - Comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al registro delle imprese”: tale articolo, che nella precedente versione del decreto-legge prevedeva la possibilità per tutte le imprese e società di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)al Registro delle imprese entro il 31 giugno 2012, nella nuova formulazione prevede che l’Ufficio del registro, al quale viene presentata l’iscrizione di una nuova impresa costituita in forma societaria che non ha preventivamente iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), sospenda la pratica per tre mesi in attesa di una integrazione prima di procedere all’irrogazione della sanzione prevista dall’articolo 2630 del codice civile (vd. anche ns Circ. n. 677/2011). 

Segnaliamo che nell’ambito della conversione in legge del provvedimento sono stati approvati anche alcuni ordini del giorno, di cui riportiamo in allegato (v. allegato2una sintesi di quelli di maggiore interesse per il settore in materia di modifiche al codice dell’ambiente, di disciplina VIA e Sistri

Nel rimandare al testo della legge, che trasmettiamo in allegato (v. allegato1), per ulteriori approfondimenti porgiamo cordiali saluti.

» 10.04.2012
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