AssoAmbiente

Circolari

081/2012/CA

Facciamo seguito alla ns. precedente comunicazione (v. circolare n. 78 del 2 maggio u.s.), per informare che sulla G. U. n. 85 del 28 aprile 2012, è stata pubblicata la Legge 26 aprile 2012, n. 44, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure diaccertamento” (v. Allegato)

In via preliminare si segnala come il testo del D. L. abbia subito, nel corso della fase di conversione, numerose e significative correzioni ed integrazioni. Ciò premesso, riportiamo sinteticamente i contenuti più significativi del testo di legge in oggetto (segnalando, altresì, le novità introdotte nella citata fase di conversione). 

- Articolo 1: “Rateizzazione dei debiti tributari”.

Il decreto ha previsto, in primo luogo, la possibilità, per il contribuente che decade dalla possibilità di rateizzare il proprio debito tributario, di poter comunque accedere, dopo aver ricevuto la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo, all’istituto della rateizzazione (in rate costanti o variabili) cosiddettoper momentanea difficoltà economica. Tuttavia, è stato precisato che tale facoltà non è accordata al contribuente in caso di crediti degli enti previdenziali e (novità introdotta in fase di conversione) nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie.

In linea generale, si segnala che in favore dei creditori dello Stato è stata assicurata una maggiore flessibilità atteso che gli stessi potranno chiedere rate crescenti ma non costanti, possibilità che verrà meno in caso di pagamento di due rate consecutive.

- Articolo 2, comma 5-bis: “Responsabilità solidale negli appalti”.

Si tratta di una significativa novità introdotta in fase di conversione. Nello specifico, la sopra menzionata disposizione normativa sostituisce il comma 38, dell'articolo 35 del dl 223 del 2006, prevedendo l'estensione della responsabilità solidale che sorge nei contratti di appalto tra appaltatore e subappaltatore anche al committente per quanto riguarda i versamenti all'Erario delle ritenute Irpef sul lavoro dipendente e dell'IVA dovuta sulle prestazioni oggetto dell'appalto.

Articolo 4: “Fisco locale”.

E’ stata disposta, al comma 1, l’anticipazione dal 31 dicembre al 20 dicembre di ogni anno del termine entro il quale le delibere di variazione dell’aliquota dell’addizionale Irpef devono essere pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia.

Tra le novità introdotte in fase di conversione, si segnala la previsione contenuta al comma 5, lett. i), concernente la rateizzazione dell’IMU (Imposta Municipale sugli Immobili), ovvero la possibilità di corresponsione dell’importo dovuto nelle seguenti tre rate: 18 giugno,  17 settembre e  17 dicembre.

E’ stata invece confermata, ai commi 10 e 11, la soppressione dell’addizione dell’accisa sull’energia elettrica (uso abitativo) in favore dei Comuni e delle Provincegià disposta, a decorrere dal 1 gennaio 2012, nell’ambito dei territori facenti parte degli enti a Statuto Ordinarioestesa anche per i territori degli enti a Statuto Speciale. Il D.M. 30 dicembre 2011 del Ministero delle Finanze - che aveva disposto l’incremento dell’accisa erariale sull’energia elettrica a seguito della soppressione dell’addizionale provinciale - aveva causato una grave stortura prevedendo l’applicazione di tali disposizioni alle sole Regioni a Statuto Ordinario. Tali distorsioni fiscali penalizzavano eccessivamente le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome nelle quali, non applicandosi il citato D.M. del Ministero delle Finanze, al forte incremento delle accise erariali si sommava il mantenimento dell’addizionale provinciale.

- Tributo Unico sui Rifiuti e Servizi (RES) - Articolo 6, comma 2.

In merito al nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (introdotto con l’art. 14 della Legge 214/2011, ai sensi del quale a partire dal 2013 le tre tipologie di prelievo attualmente esistenti saranno sostituite con la RES) è stato previsto che in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria prive di planimetria catastale e nelle more della loro presentazione, il tributo sarà corrisposto in base ad una superficie convenzionale che dovrà essere fissata dall’Agenzia del territorio sulla base di elementi di consistenza che risulteranno in suo possesso. In questi casi, nelle more dell’aggiornamento catastale da parte degli intestatari dei suddetti immobili, il tributo si applicherà sull’80% della superficie determinata convenzionalmente dall’Agenzia del Territorio.

Articolo 9: “Spedizioni transfrontaliere”.

All’art. 9, comma 3-terdecies viene disposta la cancellazione del terzo periodo dell’art. 194, comma 3 (spedizioni transfrontaliere) del D.Lgs. n. 152/2006 - norma introdotta dall’art. 24, punto d bis), del DL n. 5/2012 “Semplificazioni e sviluppo”che prevedeva che, per ciascuna spedizione all’estero, il Paese di destinazione dichiarasse di applicare norme ambientali equivalenti a quelle italiane ed europee.

L’abrogazione di tale disposizione risultava necessaria in quanto, pur concordando sull’obiettivo dichiarato della norma di garantire la tracciabilità dei rifiuti e la tutela ambientale, la sua formulazione, non solo non garantiva tale scopo ma rischiava di ostacolare e generare contenziosi a livello europeo ed internazionale. Considerando comunque l’importanza del tema, FISE Unire, insieme alla soppressione della disposizione in parola, ha nei giorni scorsi sollecitato nuovamenteMinistri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico, ad attivare con urgenza un Tavolo di confronto con le rappresentanze degli operatori e delle Autorità di controllo sulle problematiche relative alle procedure per l’export dei rifiuti, nonché sull’adozione dei criteri di assimilazione

Nel rinviare al testo della Legge 44/2012, riportata in allegato, per eventuali ulteriori approfondimenti, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

» 04.05.2012
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