AssoAmbiente

Circolari

099/2012/NE

Facciamoseguito alla nostra precedente circolare in materia (vd. circolare n. 285 del 17 maggio 2011) per fornirVi un aggiornamento sullo stato dei lavori europei relativi alla definizione dei criteriEnd of Waste (EoW) per la cartadamacero

Al riguardo, Vi informiamo che la Commissione Europea, sulla base della discussione svolta con i diversi stakeholders e dei Rapporti che il JRC (Joint Research Centre) ha prodotto sulla materia, ha predisposto l’allegata Bozza di Regolamento recante i criteri che la carta recuperata deve possedere per raggiungere lo stato di EoW, ovvero per cessare di essere rifiuto in tutta l’Unione (Italia compresa). 

Di seguito si riporta una sintesi del contenuto del provvedimento:

  • Art. 1:definisce l’oggetto del Regolamento;
  • Art. 2:contiene le definizioni utili ai fini del Regolamento, rinviando a quelle della Direttiva 2008/98/CE, con l’aggiunta di ulteriori definizioni;
  • Art. 3:definisce i criteri che la carta recuperata deve avere per conseguire lo status di EoW, in particolare facendo riferimento ai seguenti aspetti:
    • Caratteristiche che la carta recuperata deve possedere al termine delle operazioni di trattamento per essere considerata EoW(cfr. Allegato I, sezione 1):
  • Rispettare i gradi dello Standard europeo EN 643;
  • I materiali “non carta” non devono superare l’1,5% del peso secco totale;
  • Non deve presentare caratteristiche di pericolosità;
  • Non deve contenere oli, solventi, vernici e residui alimentari.
    • Criteri relativi alle tipologie di carta che possono essere utilizzate come materiale di input per le operazioni di recupero(cfr. Allegato I, sezione 2):
  • I rifiuti pericolosi, i rifiuti organici e i rifiuti provenienti dalle attività di raccolta urbana mista, assistenza sanitaria e igiene personale non possono essere utilizzati come materiale di input.
    • Criteri di trattamento dei materiali in ingresso al processo(cfr. Allegato I, Sezione 3):
  • I rifiuti di carta devono essere separati alla fonte o durante la raccolta oppure devono essere state trattate per separare la carta dalle altre frazioni,  e, successivamente, i materiali cellulosici ottenuti devono essere tenuti separati;
  • Tutte le operazioni finalizzate alla preparazione di carta recuperata (ad eccezione delle operazioni di disimballo) da utilizzare come input diretto nell’industria cartaria devono essere state completate;
  • I materiali “non carta” presenti nei quantitativi che contengono più dell’1,5% del peso secco di carta multi-materiale devono essere sottoposti ad un processo di trattamento dedicato. I vari strati della carta multi-materiale devono essere separati in modo da avviare a recupero sia le fibre di carta che gli altri materiali.
    • Dichiarazione di Conformità e Sistema di gestione della qualità:Il produttore o l’importatore devono possedere i requisiti di cui agli articoli 4 e 5 (v. oltre).
    • Destinazione all’utilizzo:La carta recuperata deve essere destinata all’utilizzo nell’industria cartaria come fibre di carta. Inoltre, anche le frazioni “non carta presenti nel multi-materiale devono essere destinate al recupero.
  • Art. 4:stabilisce che ogni partita di carta recuperata deve possedere una “Dichiarazione di Conformità” come definito dal modello contenuto nell’Allegato II. Tale dichiarazione di conformità, che può essere anche in formato elettronico, deve essere trasmessa dal produttore/importatore (che la deve conservare in copia per un anno) al successivo possessore al momento della consegna della partita di carta recuperata.
  • Art. 5:descrive il “Sistema di Gestione della Qualità” che deve essere adottato dal produttore (e dai fornitori di quest’ultimo) al fine di dimostrare il rispetto e la rispondenza ai criteri definiti dall’Allegato I per le varie attività relative al processo di trattamento.
  • Art. 6:determina l’entrata in vigore del Regolamento (una volta che questo sarà stato adottato). 

Invitiamo le aziende interessate a prendere visione della bozza di Regolamento allegata (in inglese) e a fornirci in tempo utile eventuali osservazioni, considerato che la scadenza per l’eventuale invio di commenti all’Associazione europea di riferimento (ERPA) è stata fissata al 22 di giugno

Nel riservarci di tenervi informati sugli ulteriori sviluppi dell’argomento, porgiamo cordiali saluti.

» 15.06.2012
Documenti allegati

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