AssoAmbiente

Circolari

105/2012/CS

Facendo seguito alla circolare n° 099/2012 del 15 giugno u.s., si comunica che l’Associazione Europea dei Recuperatori della Carta (ERPA), a cui Unionmaceri come noto aderisce, ha inviato alla Commissione Europea e ai membri del TAC i propri commenti sulla “Bozza di Regolamento recante i criteri che la carta recuperata deve possedere per raggiungere lo stato di EoW” emanata in applicazione alla Direttiva 2008/98/EC (v. nota allegata); tali commenti sono stati redatti sulla base delle osservazioni ricevute dagli operatori e dalle organizzazioni operanti nel settore del recupero e riciclo della carta

Le osservazioni contenute nel documento di cui in oggetto riguardano i seguenti punti:

  • L’art. 3, paragrafo 1, riporta le condizioni che la “carta recuperata deve avere per cessare il proprio stato di rifiuto subito dopo il trasferimento dal produttore ad un altro soggetto”; quest’ultima frase viene ritenuta non chiara in quanto non è ben definito se con trasferimento si intenda fare riferimento al passaggio legale della proprietà o alla sola movimentazione fisica del materiale da un’area all’altra. Per fare maggior chiarezza, quindi, l’ERPA propone alla Commissione Europea di eliminare la suddetta frase.
  • L’art. 5, paragrafo 3 del punto 5, riporta la necessità di ottenere apposite autorizzazioni da parte di chi volesse operare in paesi terzi. L’ERPA suggerisce di sostituire il termine paesi terzi” con “nazioni non appartenenti all’Unione europea”.
  • Nell’allegato 1, sezione 1, punto 1.3 compaiono le disposizioni che la carta recuperata deve rispettare per non essere classificata come pericolosa per l’ambiente e la salute umana. Essendo la successiva sezione 2 dell’allegato 1 esplicitamente dedicata alla tipologia di rifiuti che possono e non possono essere destinati al recupero, l’ERPA suggerisce di cancellare il suddetto punto 1.3 anche alla luce della classificazione dei rifiuti cartacei contenuta nella decisione del 16 gennaio 2001 della Commissione europea (modificante la direttiva sul Catalogo europeo dei rifiuti 2000/532/CE) e del Regolamento comunitario 1013/2006 sulle spedizioni dei rifiuti, i quali non considerano pericolosi i rifiuti trattati nella Bozza. Alternativamente, l’ERPA suggerisce di riscrivere così il punto 1.3:

“La carta riciclata non dovrebbe contenere nessuna delle caratteristiche di pericolosità elencate nell’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE. La carta riciclata dovrebbe essere conforme alle concentrazioni limite riportate dalla Decisione 2000/532/CE e non superare le concentrazioni limite indicate dal Regolamento 850/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.”

  • Nell’allegato 1, sezione 3, colonna 1, l’ERPA ritiene che il punto 3.3 non sia chiaro, in quanto non consente di comprendere se la separazione delle fibre di carta da materiale non cartaceo debba avvenire o meno prima che sia dichiarato lo stato di EoW. 
  • L’allegato 2, riga 2, punto b) riporta la necessità di effettuare misurazioni per ogni consegna di materiale allo scopo di verificare il “contenuto di componenti non cartacee in punti percentuale sul peso del materiale asciutto”. L’ERPA reputa che questo punto debba essere eliminato, in quanto i limiti delle componenti non cartacee sono già stati indicati nel punto 1.2 della Sezione 1.
  • In merito all’allegato 2, riga 2, punto c.1, l’ERPA chiede di verificarne la coerenza con quanto fissato dalla Direttiva 2008/98/CE all’art. 10, comma 2 e all’art. 11, comma 1, paragrafo 3.
  •  In merito all’allegato 2, riga 3, l’ERPA ne richiede la cancellazione in quanto ridondante con quanto riportato alla riga 2, punto a, dello stesso allegato.
  • L’ERPA richiede di aggiungere le definizioni dei termini “Comingled collection” (contenuto nell’allegato 2, riga 2, punto c.1) e “Multi-Material Collection System” (contenuto nell’allegato 1, sezione 1, riga 1.2, colonna 2, 2° punto) in quanto vi è incertezza sulla loro effettiva differenza.
  •  Viene inoltre richiesta la cancellazione di tutti i riferimenti alla “carta multi-materiale” in quanto essa è già standardizzata ai sensi della UNI EN 643.
  •  L’ERPA richiede infine di rivedere e correggere gli usi fatti dei termini “rifiuto, recupero, riciclo, recuperato, riciclato” all’interno dell’intera Bozza di Regolamento. 

Cordiali saluti..

» 28.06.2012
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