Facciamo seguito alla nostra precedente circolare in materia (vd. circolare n° 148/2012/NE del9 ottobre 2012) avente ad oggetto “Comitato PFU veicoli fine vita – Istanza di rimborso spese”, perchiarire le modalità per la presentazione del rimborso spese sostenute per l’avvio al recupero dei PFU prodotti.
Come si evince dall’interpretazione letterale della delibera si ritiene che la modalità corretta per l’emissione della fattura a carico del Fondo (Fondo per la gestione degli Pneumatici Fuori Uso, c.f. 97711230587, Via Marsala 8, 00185 Roma, istituito presso l’Automobile Club d’Italia (ACI) ex comma 5 art. 7 D.M. 82/2011) sia quella di emettere la fattura riportando il costo del servizio (valore imponibile ai fini IVA) indicato nella fattura emessa da chi ha effettuato il servizio stesso ed applicare l’IVA su tale importo. Per l’azienda di demolizione, si tratta pertanto di una semplice partita di giro con due fatture (attiva e passiva) identiche nell’imponibile e nell’imposta.
Ricordiamo inoltre che la fattura emessa deve essere corredata dalla fattura o dalle fatture relative alla partita consegnata debitamente quietanziate (o copia del bonifico di pagamento) e della certificazione in originale che i PFU siano stati avviati a trattamento con recupero di materia; ciascun ritiro deve essere di quantità superiore a 3.000 kg. Per le consegne di pneumatici effettuate dopo il 3 agosto tale certificazione è condizione essenziale per ottenere il rimborso.
Ad ogni buon conto, trasmettiamo nuovamente in allegato l’istanza di rimborso e la delibera relativa alle regole per la gestione transitoria degli PFU avviati a trattamento a partire dall’11 maggio 2012.
Cordiali Saluti.