Facciamo seguito alla precedente comunicazione in materia di certificazione crediti (v. circ. n. 156 del 19 ottobre u.s.) per informare che sulla G.U. n. 256 del 2 novembre 2012 è stato pubblicato il decreto 24 settembre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze su “Modifica del decreto 22 maggio 2012, recante "Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali.”
La novità più significativa è rappresentata dal dimezzamento da 60 a 30 giorni del termine entro il quale l’amministrazione, dal ricevimento della domanda di certificazione, dichiara che il credito dell’impresa verso la Pubblica Amministrazione è “certo, liquido ed esigibile” oppure ne dichiara l’inesigibilità.
L’articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto, inoltre, stabilisce che per i crediti di importo superiore a 10.000 euro, l’amministrazione debitrice provvede a verificare - ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 – se il beneficiario del pagamento risulti inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, qualora all’esito sia ravvisata l’inadempienza all’obbligo di versamento, l’eventuale cessione del credito potrà essere effettuata per un importo limitato all’ammontare del pagamento.
Qualora l’importo certificato sia parzialmente utilizzato dal creditore in compensazione con le somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, l’importo del credito da utilizzare dovrà essere annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall’agente della riscossione. Il credito residuo potrà essere utilizzato esclusivamente accompagnando alla copia della certificazione l’attestazione di avvenuta compensazione.
Inoltre, attraverso l’introduzione, all’art. 2 del D.M. 22 maggio 2012, del nuovo comma 8, viene previsto che nel caso in cui il creditore intenda cedere il credito certificato ad una banca o ad un intermediario finanziario, quest’ultimo trattiene l’originale della ricevuta, rilasciando una copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procedendo, entro tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all’amministrazione o ente debitore a mezzo PEC, alla verifica dell’esistenza e della validità di tale certificazione.
Con la modifica degli articoli 4 e 5 del D.M. 22 maggio 2012, il nuovo decreto stabilisce che, decorso il termine di 30 giorni senza che sia stata rilasciata la certificazione, ovvero non sia pervenuta alcuna comunicazione in ordine all’insussistenza o all’inesigibilità del credito, “il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali al competente Ufficio Centrale del Bilancio, per le certificazioni di pertinenza degli enti pubblici nazionali all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero vigilante e per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, utilizzando l'allegato 1-bis, evidenziando il numero identificativo dell'istanza di certificazione presentata all'amministrazione o ente debitore; ovvero (art. 5) mediante piattaforma elettronica utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all’allegato 1-bis, evidenziando il numero identificativo dell’istanza di certificazione presentata all'amministrazione o ente debitore”.
Il “Commissario ad acta” nominato agirà nelle vesti di pubblico ufficiale e potrà svolgere presso gli uffici dell'amministrazione debitrice ogni attività funzionale al rilascio della certificazione.
Infine, l’art. 2 del D.M. 24 settembre 2012 prevede la facoltà, per l’impresa creditrice, di delegare una banca o un intermediario finanziario a gestire per proprio conto le attività connesse alla procedura di certificazione del credito, ivi compresa la presentazione dell’istanza di nomina del “Commissario ad acta”. A tal fine dovrà essere conferito un apposito mandato attraverso l’utilizzo di un modello pubblicato in allegato al decreto.
Nel rimandare, per ogni ulteriore approfondimento alla lettura del testo del DM 24 settembre 2012 (allegato alla presente), si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.