AssoAmbiente

Circolari

179/2012/LE

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione associativa (v. circolare n. 138/2012 del 18 settembre 2012) con cui davamo notizia della sentenza della Corte di Cassazione n. 13725 del 31 luglio 2012 (allegata alla stessa circolare), in materia di legittimità del provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti di un soggetto che, ancorché privo del titolo abilitativo per lo svolgimento di attività di “trasporto per conto proprio”, è tuttavia in possesso del titolo abilitativo per lo svolgimento dell’attività di “trasporto per conto terzi”, per informare che il Comitato dell’Albo, con il comunicato di seguito allegato, uniformandosi alla pronuncia della Cassazione e modificando la propria giurisprudenza, ha accolto il ricorso proposto da un’azienda avverso la decisione della competente sezione regionale che aveva rigettato l’inserimento nell’iscrizione all’Albo ex art. 212 comma 8 del D.Lgs. n. 152/06 di un veicolo immatricolato conto terzi. 

Ricordiamo che i giudici della Suprema Corte di Cassazione, in particolare, hanno precisato che, pur essendo previsti per l’esercizio dei due tipi di attività (conto proprio e conto terzi), provvedimenti abilitativi distinti “quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz'altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rap­presenta un minus, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo "maggiore" si debba munire anche dell'altro, per poter svolgere una attività che l'art. 31, lett. b) della legge citata definisce come «complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale”. 

Riteniamo che l’orientamento dell’Albo e, ancor prima quello della Cassazione possano rappresentare un significativo “arresto” della giurisprudenza su un tema sul quale, tuttavia, sarebbe opportuno, stante la soggettività di valutazione in sede locale, che i soggetti istituzionalmente competenti procedessero, come già in più occasioni proposto dall’Associazione, all’adozione di uno specifico intervento normativo al fine di escludere possibili ulteriori contenziosi sul tema. 

Cordiali saluti.

» 05.12.2012
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