AssoAmbiente

Circolari

032/2013/NE

Informiamo che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con un comunicato pubblicato nella G.U. n. 35 del 11/02/2012, ha stabilito l’avvio del Registro Nazionale delle persone e delle imprese certificate per gli Fgas (gas fluorurati ad effetto serra). 

Le aziende e  le persone che effettuano alcune attività su apparecchiature contenenti tali gas, individuati dal Regolamento 842/2006/CE, hanno tempo 60 giorni  (fino al 12 aprile 2013) per iscriversi al registro degli Fgas

In particolare, le imprese e le persone obbligate all’iscrizione sono quelle che effettuano le attività di:

  1. Controllo delle perdite, recupero gas, installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati (Regolamento (CE) n. 303/2008)
  2. Controllo delle perdite, recupero gas, installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento (CE) n. 304/2008)
  3. Recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione (Regolamento (CE) n. 305/2008)
  4. Recupero di solventi a base di taluni gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono (Regolamento (CE) n. 306/2008)
  5. Recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore (Regolamento (CE) n. 307/2008). 

In riferimento all’ultimo punto dell’elenco, e In virtù di quanto riportato all’art. 1 del Reg. (CE) n. 842/2006 dove viene specificato che “il regolamento si applica fatte salve le direttive 75/442/CEE, 2000/53/CE (Direttiva veicoli fuori uso) e 2002/96/CE”, riteniamo possibile che le imprese di autodemolizione siano  escluse dagli adempimenti previsti nello stesso regolamento. 

A tale proposito è stato quindi richiesto al  Ministero dell’Ambiente e alle Camere di Commercio competenti (deputate a gestire  il registro degli Fgas) uno specifico parere, di cui siamo in attesa, se si può ritenere che l’applicazione del D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43 e del regolamento 842/2006 sia esclusa per i soggetti e imprese che svolgono le operazioni di rimozione dei gas fluorurati dai veicoli fuori uso durante l’esercizio dell’attività di messa in sicurezza prevista dalla Direttiva 2000/53/CE. 

In considerazione di quanto sopra, e in attesa di un riscontro ufficiale da parte degli enti competenti, si evidenzia che,  in via cautelativa, i  centri di raccolta e le persone che effettuano operazioni di recupero dei gas dai veicoli a fine vita possono valutare di: 

  • effettuare l’iscrizione al Registro degli  Fgas entro la data di scadenza fissata per il 12 aprile 2013, iscrizione per le imprese ed il personale addetto.
  • attendere prima di effettuare i corsi di formazione del personale (stabiliti dal D.P.R. 43/2012, e necessari per effettuare le operazioni di recupero), maggiormente onerosi rispetto all’iscrizione al registro, in virtù del fatto, che, in caso di risposta affermativa circa il quesito posto, gli stessi corsi potrebbero risultare superflui. 

Le modalità di iscrizione al registro deve essere effettuata solo in via telematica e la modulistica necessaria è disponibile all’indirizzo www.fgas.it 

Per quanto riguarda le sanzioni, si rimane in attesa della pubblicazione in GU del D.lgs in materia (dopo la definitiva approvazione del CdM del 31 gennaio scorso). 

Si allega uno schema riepilogativo degli obblighi previsti dal Dpr 43/2012 per le imprese e le persone che effettuano il recupero dei gas fluorurati contenuti negli impianti di condizionamento dei veicoli, così come risultano dalla Guida al registro pubblicata sul sito www.fgas.it, e dalla relativa modulistica. 

Cordiali saluti.

» 18.02.2013
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