AssoAmbiente

Circolari

069/2013/NA

Facciamo seguito alla nostra circ. 035/2013 del 19 febbraio 2013 avente ad oggetto “DPR 43/2012 Regolamento recante l’applicazione del Regolamento (CE) 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serraObbligo di iscrizione al Registro” per informare che l’Associazione ha inviato in data 28 febbraio 2013, al Ministero dell’Ambiente un richiesta di delucidazioni, che si allega alla presente, riguardante in particolare l’eventuale obbligo di iscrizione in capo alle aziende di recupero dei RAEE, nonché del personale addetto

A tale proposito informiamo che il Ministero dell’Ambiente, in data 8 aprile 2013, risposto ai nostri quesiti, tramite e-mail specificando, come di seguito riportato, quali persone e/o imprese sottostanno all’obbligo di iscrizione sulla base delle attività svolte

“Le seguenti persone e imprese hanno l’obbligo di iscrizione al Registro e di certificazione

persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:

  1. controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
  2. recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
  3. installazione;
  4. manutenzione o riparazione;

personeche svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra 

  1. controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
  2. recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
  3. installazione;
  4. manutenzione o riparazione;

persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione

personeaddette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;

personeaddette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2006/40/CE.

Impreseche svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

impreseche svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

Le seguenti imprese hanno l’obbligo di iscrizione al Registro

impreseche svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;

impreseche svolgono attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;

impreseche svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore.

Infine è corretta l’interpretazione in merito all’esenzione prevista all’articolo 12, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 43/2012”

Cogliamo l’occasione per ricordare che l’ iscrizione al Registro F-Gas deve essere effettuata entro il prossimo 12 aprile sul sito www.fgas.it

Cordiali saluti.

» 09.04.2013
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