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Circolari

139/2013LE

Con la Circolare n. 995/2013 recante “Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo”, il Comitato dell’Albo ha provveduto, anche al fine di uniformare la condotta delle Sezioni regionali in materia, ad allineare la disciplina nazionale alle norme dettate dal Regolamento 1071/09 recante Norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio” e a diramare chiarimenti operativi sulle modalità per dimostrare la disponibilità dei veicoli in caso di locazione senza conducente o comodato senza conducente.

La Circolare evidenzia che tra i titoli di disponibilità ammessi, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. d) del DM 406/98, oltre a proprietà, usufrutto, acquisto con patto di riservato dominio e leasing, è consentita anche lalocazione senza conducente, ai sensi dell'articolo 84, comma 3, del Codice della Strada.

A riguardo viene specificato che:

-       per i veicoli immatricolati ad uso di terzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6 ton, la locazione senza conducente è consentita purché entrambe le imprese, locatrice e locataria, siano iscritte all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, al REN (Registro Elettrico Nazionale di cui all'art.16 del Regolamento 1071/2011/CE) e, quindi, titolari di autorizzazione;
-          per i veicoli aventi massa complessiva a pieno carico fino a 6 tone per i veicoli ad uso speciale è ammessa la disponibilità mediante locazione senza conducente solo qualora:

§     il locatore sia esercente dell'apposita attività (con idonea iscrizione al Registro delle Imprese);
§     i veicoli siano immatricolati ad uso di terzi ai fini della locazione, ferma restando la necessaria regolare iscrizione all'Albo degli autotrasportatori e al REN del locatario qualora lo stesso eserciti l'attività di trasportatore per conto di terzi.

E’ altresì ammessa la locazione senza conducente dei veicoli ad uso proprio di massa complessiva a pieno carico sino a 6 ton ( cfr. art. 67 della Legge 142/92, di modifica dell'art. 31 della Legge 298/74).

Con l'entrata in vigore dal Regolamento 1071/2009/CE, e delle prime disposizioni di applicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Decreto Dirigenziale 25 novembre 2011, n. 291), risulta ammesso, quale titolo di disponibilità dei veicoli, anche il comodato senza conducente che è utilizzabile anche per i veicoli ad uso di terzi non assoggettati al Regolamento 1071/2009/CE, fermo restando il necessario possesso da parte del locatario del titolo per l'esercizio dell'attività.

Non è consentito, invece, il comodato riguardante i veicoli adibiti ad uso proprio.

La Circolare definisce altresì le modalità Iscrizione dei veicoli in disponibilità dell'impresa mediante locazione senza conducente e in particolare cosa deve contenere il contratto di locazione specificando che la normativa in materia di autotrasporto di cose non prevede espressamente la registrazione del contratto di locazione.

Il terzo punto della circolare detta disposizioni in merito a iscrizione dei veicoli in disponibilità dell'impresa mediante comodato senza conducente. In essa viene specificato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con circolare 7 dicembre 2011, n. 4/2011/TS1, di applicazione del Decreto Dirigenziale 25 novembre 2011, ha chiarito che, “ai fini dell'immissione in circolazione, la disponibilità di un veicolo a titolo di comodato senza conducente è dimostrata dall'impresa autorizzata con la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà all'Ufficio della Motorizzazione Civile competente, corredata di un originale o di una copia autentica del relativo contratto regolarmente registrato”.

Ai fini della circolazione, l'UMC, nelle more dell'attuazione dell'art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada (disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso), rilascia una copia semplice della dichiarazione, opportunamente vistata, dopo aver verificato sul contratto che il comodato non preveda alcuna controprestazione onerosa. Sul tale fattispecie l’Albo Gestori, in attesa che il Ministero dei Trasporti disciplini la procedura attuativa della disposizione di cui sopra, ha stabilito che le imprese che intendono utilizzare, ai fini dell'iscrizione i veicoli ad uso di terzi assoggettati al Regolamento 1071/2009/CE in disponibilità mediante comodato senza conducente, presentano alla Sezione regionale, oltre e in aggiunta alla prevista documentazione, copia della dichiarazione di cui alla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2011, n. 4/2011/TSI vistata dal competente LTMC e corredata di dichiarazione di conformità all'originale rilasciata ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000.

Per i veicoli ad uso di terzi non assoggettati al Regolamento 1071/2009/CE, invece, le imprese presentano copia del contratto di comodato senza conducente corredata di dichiarazione di conformità all'originale rilasciata ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000.

Nel rinviamo alla circolare dell’Albo, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, inviamo cordiali saluti.

» 12.09.2013
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