AssoAmbiente

Circolari

033/2014/NE

Facciamo seguito alla ns precedente circolare 025/2014/NE del 27.02.2014 per comunicare che, il 5 marzo scorso, anche la Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera ha espresso il proprio parere sullo schema di decreto legislativo in oggetto (atto del Governo n. 69, Relatore On. Carrescia, PD), approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 13 dicembre 2013.

Il parere, che alleghiamo, risulta molto meno articolato di quello rilasciato dalla Commissione del Senato (si veda circolare citata); esso è favorevole con alcune condizioni tra le quali si segnalano le seguenti, di particolare interesse per le aziende del settore:

  • inserire le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese che effettuano la raccolta, tra i soggetti chiamati a stipulare l'accordo di programma per il ritiro dei RAEE dai centri di raccolta (art. 15 comma 2) e prevedere che nel caso di mancata stipula di tale accordo, il MATT e il MISE invitino le parti a trovare un'intesa sotto il loro coordinamento; nelle more della consultazione, restano validi gli accordi di programma intercorrenti tra le parti;
  • modificare il comma 4 dell'articolo 18 con il seguente: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi del Centro di coordinamento e dell'ISPRA, determina con decreto i criteri e le modalità tecniche di trattamento ulteriori rispetto a quelli contenuti agli allegati VII e VIII e le relative modalità di verifica in conformità alle norme minime di qualità definite dalla Commissione europea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2012/19/UE entro tre mesi dalla loro adozione»; 
  • fissare tempi certi (tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo) per l’emanazione del decreto (art. 18 comma 7) che stabilisce gli incentivi per le aziende di trattamento certificate; 
  • modificare il comma 5 dell'art. 19 prevedendo che i titolari degli impianti di trattamento adeguato, di recupero, riciclaggio, preparazione, per riutilizzo di RAEE annotino su apposita sezione del registro, il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze in entrata (input) e il peso dei RAEE, i loro componenti, i materiali e le sostanze, ovvero il peso dei prodotti e dei materiali effettivamente recuperati in uscita (output) dagli impianti.

Il decreto legislativo, avendo ricevuto i prescritti pareri delle Commissioni parlamentari, nonché della Conferenza Unificata, passa ora di nuovo all’esame del Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

Nel riservarci di tenerVi aggiornati sugli ulteriori sviluppi, inviamo cordiali saluti.

» 07.03.2014
Documenti allegati

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