AssoAmbiente

Circolari

098/2014/NE

Siamo ad informare che, in data 24 luglio u.s., l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) ha trasmesso all’Associazione la risposta in merito alla segnalazione inviata al MATTM in data 20 marzo 2014 e avente ad oggettoRevoca Circolare ministeriale n. 1/2014 del 13 febbraio 2014 – prot. 3374/GAB - Regime tariffario per i rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero”, sottopostagli, in modo congiunto, dalle Associazioni Unionmaceri e Federmacero. In tale Segnalazione veniva sollevato il problema relativo all’assimilazione, da parte dei Comuni, dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani, evidenziando i potenziali effetti negativi sull’effettivo rispetto delle norme poste a salvaguardia della libera concorrenza e del mercato

In tale Segnalazione, integrata con ulteriore documentazione in data 13 maggio 2014, le due Associazioni come è noto evidenziavano all’Autorità le criticità legate alla mancanza del Decreto sui criteri di assimilazione e alla pubblicazione della Legge 2 maggio 2014, n. 68 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”.

Il testo del Decreto-Legge, come convertito dal Parlamento, aveva rimosso l’esenzione dalla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero, preferendo la sola possibilità per il Comune di prevedere semplici sconti proporzionali alle quantità di rifiuti assimilati avviati a riciclo (“Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”).

Dalla risposta dell’AGCM, che trasmettiamo in allegato insieme alle richiamate note associative, emerge chiaramente come l’Autorità condivida la posizione associativa tanto da essere già intervenuta sull’argomento nell’ambito della segnalazione Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza - anno 2014”, di cui si allega uno stralcio

In tale ultimo documento, inviato dall’AGCM lo scorso 4 luglio a Governo e Parlamento, viene rilevato l’effetto distorsivo della concorrenza della disciplina adottata con la Legge del 2 maggio 2014, n. 68 di conversione del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 di cui sopra. In considerazione di ciò l’Autorità:

  • invita il Legislatore a modificare la predetta norma eliminando la discrezionalità attribuita ai Comuni nell’individuare i rifiuti cui si applica il divieto di assimilazione;
  • richiama l’urgenza, per il MATTM, di provvedere all’individuazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione.

Si segnala che la comunicazione dell’Antitrust interviene anche su altri settori relativi alla gestione dei rifiuti con l’intento di migliorarne la concorrenzialità nonché l’efficienza e l’efficacia

  • Servizi pubblici locali: nello specifico la Segnalazione interviene sugli strumenti di monitoraggio delle forme di affidamento dei servizi pubblici locali con l’obiettivo di introdurre mezzi per agevolare la verifica del rispetto delle previsioni che impongono alle Amministrazioni competenti di adeguare le gestioni non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea entro il 31 dicembre 2014. Per ottenere ciò viene proposto di trasformare la relazione dell’Ente affidante in una determinazione che contenga anche un’analisi dettagliata delle ragioni che giustificano il ricorso al modello di gestione scelto evidenziando, al contempo, i benefici per la comunità in termini di una più efficiente gestione del servizio.
  • Autorizzazione dei sistemi autonomi: l’Autorità mira a garantire pari condizioni di accesso ed esercizio dell’attività ai sistemi di recupero e riciclo dei rifiuti da imballaggi che non sono organizzati in forma consortile (i c.d. sistemi di raccolta autonomi). Per ottenere ciò viene proposta una modifica al D.Lgs. 152/2006 in modo da: affidare le procedure autorizzative di tali soggetti a soggetti terzi e non al CONAI; prevedere che gli obiettivi minimi di riciclo possano essere raggiunti da questi sistemi anche attraverso la gestione di rifiuti di produttori non aderenti a loro; escludere che questi sistemi debbano garantire la copertura nazionale che porterebbe costi di ingresso sul mercato sproporzionati e non giustificati da obiettivi di tutela ambientale.
  • Società pubbliche: va perseguito l’obiettivo di semplificare e coordinare le numerose disposizioni in materia di società pubbliche, sia per certezza del diritto che per eliminare restrizioni alla concorrenza, riunendole in unico testo normativo. Inoltre l’Autorità richiama ad una razionalizzazione delle società pubbliche che gestiscono i servizi pubblici locali e un aumento dell’efficienza delle società pubbliche in generale. Tale obiettivo è da raggiungersi prevedendo: la dismissione delle società pubbliche che gestiscono servizi pubblici locali in situazioni di perdita e la riduzione del numero di esercizi di cui all’art. 1, comma 555, della L. 147/2013 (4 dei 5 esercizi precedenti a decorrere dal 2017); il divieto di rinnovo degli affidamenti in essere, in particolare quelli in house, alle società pubbliche con perdite di bilancio per il numero di esercizi di cui sopra o che forniscono beni e servizi a prezzi superiori a quelli di mercato; la possibilità che il ripianamento delle perdite sia ammissibile solo nel caso in cui la decisione dell’autorità pubblica risponda ai criteri che avrebbe adottato un normale operatore di mercato nelle stesse circostanze. 

Nel rimandare ai documenti allegati per ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 

» 31.07.2014
Documenti allegati

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