Facciamo seguito alle precedenti circolari in materia (vd. circolare n. 029/2014/CS avente ad oggetto “Dichiarazione F-gas 2014”) per informare che dal 1° gennaio 2015 è applicato in tutti gli Stati Membri il Regolamento 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra che abroga il Regolamento n. 842/2006, che era stato attuato con il DPR 43/12.
Il nuovo regolamento sui gas fluorurati a effetto serra non stravolge il quadro già vigente, ma estende l’ambito di applicazione della norma ad apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati, ampliando i casi di tenuta del registro.
Rimangono comunque in vigore, sino ad eventuale abrogazione e sostituzione, i regolamenti attuativi del Regolamento (CE) n. 842/2006, come ad esempio i Regolamenti 303/2008 e 307/2008 che definiscono i requisiti minimi delle certificazioni/attestazioni delle imprese e del personale che operano con gli F-gas.
Il Regolamento è applicabile agli operatori delle apparecchiature di cui all’articolo 4, comma 2 (apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore, protezione antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, commutatori elettrici ecc) che contengono più di 5 ton. di CO2 equivalente, affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite e per le quali va tenuto un apposito registro.
Inoltre gli operatori assicurano che il recupero de gas fluorurati ad effetto serra sia svolto da persone fisiche che detengono i pertinenti certificati, secondo quanto disposto all’articolo 10, in modo che i suddetti gas siano riciclati, rigenerati o distrutti. Questo obbligo si applica agli operatori delle seguenti apparecchiature:
Di seguito si riportano alcune tra le novità introdotte dal Regolamento 517/2014:
Nel rimandare al testo del Regolamento, che trasmettiamo in allegato, per ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.