AssoAmbiente

Circolari

033/2015/TO

Come anticipato nella Circolare FISE (n. 16/2015), poniamo all’attenzione l’Atto di segnalazione dell’ANAC al Governo ed al Parlamento del 21 gennaio 2105 n. 1 (in allegato alla presente), con il quale l’Autorità ha inteso formulare alcune osservazioni in merito alla disciplina delle verifiche antimafia da effettuarsi obbligatoriamente mediante la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, (art. 1, comma 52 della legge 190/2012, come sostituito dall’art. 29, comma 1, d.l. 90/2014).

L’ANAC rileva la necessità di un chiarimento del quadro normativo di riferimento che, da una parte,impone come obbligatorio l’utilizzo del citato elenco(istituito presso ogni prefettura)da parte degli Enti appaltanti, ma, dall’altro, nonprevede in modo chiaro ed esplicito un corrispondente obbligo per le imprese e gli operatori economicidi iscriversi nel medesimo elenco(art. 2, comma 2 del d.p.c.m. 18 aprile 2013).

Come noto, le attivitàimprenditoriali iscrivibili nell'elenco sono quelle espressamente individuate nell'art. 1 comma53 della legge 190/2012:

  1. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
  2. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
  3. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  4. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  5. noli a freddo di macchinari;
  6. fornitura di ferro lavorato;
  7. noli a caldo;
  8. autotrasporto per conto di terzi;
  9. guardiania dei cantieri.

Le criticità attengono al fatto che in mancanza di un intervento normativo chiarificatore rimane un’incertezza interpretativa sulla “sussistenza di una regola generale che attribuisce all’iscrizione delle imprese nei medesimi elenchi la natura di condizione necessaria per ottenere l’affidamento di contratti nei settori di cui al comma 53 dell’art. 1 della legge anticorruzione (ciò che rende l’iscrizione, di fatto, obbligatoria).

Ad oggi, si legge nella segnalazione, l’iscrizione in tali elenchi, che attestano l’insussistenza di tentativi di infiltrazioni mafiose (…) rimane totalmente affidata alla discrezionalità dell’operatore.Ciò rischia di determinare, come sembra testimoniare la prima esperienza maturata, un popolamento alquanto parziale di tali elenchi, che finirebbero, pertanto, per essere poco rappresentativi della platea degli operatori economici che svolgono attività maggiormente esposte al pericolo di infiltrazione criminale.

In conclusione, tenuto conto della novella normativa intervenuta in materia, dell’intenzione del legislatore e della necessità di rendere il quadro di sistema coerente con l’obiettivo di introdurre l’obbligo di iscrizione negli elenchi detenuti dalle prefetture, l’ANAC propone di valutare una modifica normativa nel senso di prevedere espressamente l’obbligatorietà dell’iscrizione negli elenchi di che trattasi.

Nel rimandare alla segnalazione in parola, disponibile sul sito dell’ANAC   (http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/SegnalazioniGovernoParlamento/2015/Segn.n.1.15_29.01.15.pdf ), restiamo a disposizione per ogni informazione ed aggiornamenti in materia.

Cordiali saluti.

» 13.02.2015
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