AssoAmbiente

Circolari

050/2015/NA

Si rende disponibile, per quanti interessati, un chiarimento fornito dall'Associazione in merito alla possibilità di trasportare con lo stesso mezzo, in un unico cassone, più rifiuti non pericolosi contrassegnati da codice CER diversi.

A tale riguardo, va premesso che il trasporto dei rifiuti effettuato da soggetti che non sono obbligati, o non aderiscono volontariamente, al SISTRI deve essere accompagnato dal formulario di identificazione degli stessi ai sensi dell’art. 193, D.Lgs. 152/06. La Circolare del Ministero dell’Ambiente del 4 agosto 1998, n. 98 (punto 1, lett. o) precisa che deve essere emesso un formulario per ciascun rifiuto quale risulta individuato dal Codice CER e dalla relativa descrizione. La ratio di tale previsione era, già all’epoca, quella di consentire la tracciabilità del rifiuto dal momento del conferimento da parte del produttore/detentore al trasportatore, fino alla consegna all’impianto di destinazione. Tale ratio è oggi confermata dall’art. 188 bis, comma 1, del cit. D.Lgs. n. 152/2006, il quale prevede testualmente che “… la tracciabilità dei rifiuti deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale”.

Il trasporto di più rifiuti identificati da codici CER diversi all’interno di uno stesso mezzo risulta quindi possibile purché ogni rifiuto sia accompagnato dal proprio formulario di identificazione e sia fisicamente distinguibile e distinto da altri rifiuti trasportati con differenti codici CER. Ciò si rende necessario al fine di consentire all’impianto di destino al momento del conferimento (in fase di pesatura e accettazione) di verificare la corrispondenza del rifiuto trasportato con il FIR di riferimento e con i dati in questo riportato, e ad agli enti preposti ai controlli di individuare le corrette responsabilità in caso di difformità tra il carico e quanto dichiarato nel formulario.

In aggiunta e a conferma di quanto sopra, si consideri che la disciplina dell’Albo nazionale gestori ambientali prevede a carico del trasportatore, oltre all’obbligo di rispettare le norme sull’autotrasporto, nonché, se del caso, quelle sul trasporto delle merci pericolose (vd. circ. Albo n. 1912 del 2 ottobre 2007), anche quello di riportare il rifiuto all’insediamento di provenienza qualora il destinatario non lo riceva (vedi allegato “C” della Deliberazione del 26 aprile 2006 del Comitato nazionale). Pertanto, al fine di rendere possibile il rispetto anche di tale previsione, nel caso di utilizzo di uno stesso mezzo per il trasporto di rifiuti aventi CER diversi, gli stessi dovranno essere identificabili separatamente, se necessario mediante l'utilizzo di contenitori o paratie fisse o mobili”.

Cordiali saluti.

» 20.03.2015

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