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065/2015/TO

Informiamo che dal 2 aprile 2015 è in vigore il D.Lgs. 16 marzo 2015 n. 28, recante Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1 comma 1 lett. m), della legge 28 aprile 2014, n. 67”.

Il provvedimento introduce nel codice penale il nuovo articolo 131-bis, che - al fine di ridurre il carico di lavoro degli uffici giudiziariesclude la punibilità per i reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale (esclusi quindi i delinquenti dichiarati abituali, professionali o per tendenza). La valutazione circa la "particolare tenuità del fatto" compete al giudice, che può disporre l’archiviazione sulla base dei criteri indicati.

Secondo le nuove disposizioni, non si può applicare in nuovo articolo 131-bis del codice penale (l’offesa non può essere ritenuta mai di particolare tenuità) quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali o ha  adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata  difesa della vittima, anche in  riferimento  all'età  della  stessa  ovvero quando la condotta ha  cagionato o da  essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.

Inoltre, la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo, per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia  intervenuto  nel processo penale.

La disposizione, che prevede la non punibilità per la particolare tenuità di fatti di reato commessi, potrebbe riguardare anche alcuni reati ambientali legati alla mancata osservanza di disposizioni riportate nel D.Lgs 152/06 e smi.

Nel rimanere a disposizione per ogni informazione ed aggiornamento, rinviamo al provvedimento in parola, allegato alla presente, per ogni ulteriore approfondimento.

Cordiali saluti.

» 09.04.2015
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