AssoAmbiente

Circolari

079/2015/CS

Siamo ad informare che il Ministero dell'Ambiente ha avviato una consultazione, alla quale ha preso parte anche Confindustria insieme ad altre realtà imprenditoriali, sulla bozza di decreto recante la disciplina dei sottoprodotti.

Come è noto, tale definizione si applica alle sostanze od oggetti che originano da un processo di produzione, soddisfacendo tutte le condizioni stabilite al comma 1 dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06. La norma poi al comma 2 del medesimo articolo prevede che "sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinchè specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria".

Pertanto, in attuazione di tale previsione, a seguito dell’incontro specifico organizzato con le rappresentanza imprenditoriali, il MATTM ha predisposto e diffuso l’allegata bozza di decreto recante i criteri indicativi per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

La bozza di decreto è strutturata in una parte generale, nella quale si precisa "a titolo non esaustivo, le modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis" del D.Lgs. 152/06, che contiene una serie di definizioni che mettono ordine nella materia, tra cui quella di prodotto”, residuo di produzione e sottoprodotto. All’art. 5 viene prevista la dimostrazione della certezza dell’utilizzo del residuo (già al momento della sua generazione), sia che questa avvenga nello stesso ciclo di produzione che in uno successivo.

La bozza di decreto si sofferma poi sulle modalità di utilizzo diretto dei residui senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale, specificando anche quali sono quelle attività e operazioni che rientrano, in ogni caso, nella definizione di normale pratica industriale. Inoltre, all’art. 7, viene previsto che il produttore debba dimostrare, attraverso una scheda tecnica e una dichiarazione di conformità (che deve accompagnare il sottoprodotto in caso di cessione, qualora destinato ad altro ciclo produttivo), che il residuo soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della saluta umana e dell’ambiente.

Nel titolo II, relativo alla gestione dei residui produttivi vengono quindi specificate le modalità di deposito e movimentazione di tali materiali all’interno dell’impianto di produzione nonché di trasporto presso l’impianto di utilizzo.

In allegato alla bozza sono riportate, in via di prima applicazione, le specifiche relative alle "biomasse residuali destinate all'impiego per la produzione di energia elettrica".

In considerazione della consultazione avviata dal MATTM siamo a richiedere i vostri eventuali commenti e osservazioni al testo entro venerdì 24 aprile 2015.

Nel rimandare al contenuto della bozza di decreto, che trasmettiamo in allegato, per ulteriori approfondimenti porgiamo cordiali saluti.

» 21.04.2015
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