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191/2015/NA

Informiamo che sulla G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 156/2015 che ha riformato l’articolo 11 della legge n. 212 del 2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, delineando un  nuovo quadro del c.d. “diritto di interpello”.

In particolare la riforma del diritto di interpello è caratterizzata dai seguenti di novità.

Il Decreto prevede vari tipi di interpello con regole istruttorie differenti: l’interpello ordinario, l’interpello probatorio, l’interpello antiabuso e disapplicativo:

  1. interpello ordinario a sua volta si distingue in:
    a)    interpello ordinario interpretativo: richiesta di parere all’Agenzia in caso di obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione delle disposizioni tributarie, in relazione alla loro applicazione a casi concreti e personali;
    b)    interpello ordinario qualificatorio: richiesta di un parere all’Agenzia in ordine alla corretta qualificazione delle fattispecie quando sussistono obiettive condizioni di incertezza alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.
  2. interpello probatorio: richiesta all’Amministrazione finanziaria tesa ad ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori offerti dal contribuente ai fini dell’adozione di un determinato regime fiscale;
  3. interpello anti-abuso: strumento attraverso il quale il contribuente può richiedere all’Amministrazione se le operazioni che intende realizzare costituiscono fattispecie di abuso del diritto;
  4. interpello disapplicativo: consiste nella richiesta di un parere all’Amministrazione in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.

L’interpello può essere presentato dai contribuenti, anche non residenti, o da coloro che per conto dei contribuenti o in luogo dei contribuenti devono porre in essere gli adempimenti tributari (quindi anche dai sostituti d’imposta, commercialisti, ragionieri, avvocati o dai consulenti delegati all’adempimento).

L’interpello deve contenere, a pena di inammissibilità, i dati identificativi dell’istante nonché la specifica descrizione della fattispecie. Inoltre, sempre a pena di inammissibilità, deve essere presentato prima che scadano i termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari connessi all’oggetto dell’istanza di interpello. L’interpello è sempre inammissibile qualora verta su questioni per le quale siano già state avviate, nei confronti dell’istante, attività di controllo alla data di presentazione dell’istanza.

Deve inoltre contenere l’indicazione del tipo di interpello che si intende presentare, l’indicazione delle disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione, l’esposizione della soluzione proposta. La mancanza di questi ulteriori elementi non è causa di inammissibilità, ma di semplice irregolarità, che può essere corretta entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio.

All’istanza deve essere allegata tutta la documentazione necessaria. L’Amministrazione può richiedere, una sola volta al contribuente, l’integrazione della documentazione qualora sia impossibilitata a rispondere sulla base della documentazione fornita.

Per gli interpelli ordinari, l’Agenzia delle Entrate deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza o, in caso di richiesta di ulteriore documentazione, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione stessa.

Nel caso invece di interpelli probatori, antiabuso e disapplicativi la risposta deve intervenire entro 120 giorni.

Se la risposta non è comunicata nei termini al contribuente si forma per tutti gli interpelli il silenzio assenso e, quindi, il parere sull’attività del contribuente si considera positivo. La risposta non vincola il contribuente ma solo l’Agenzia delle Entrate. La risposta non è infatti altro che un parere e cioè un atto di manifestazione di giudizio e non un atto a contenuto provvedimentale.

Nel rinviare al testo del decreto, in allegato alla presente, per maggiori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

» 16.10.2015
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