AssoAmbiente

Circolari

202/2015/TO

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni associative in materia, per informare che Confindustria ha predisposto una nota illustrativa sulle principali novità di interesse per le imprese in materia di delitti contro l’ambiente, in relazione alle disposizioni contenute nella legge 68/2015.

I contenuti della nuova legge sono suddivisibili in sei parti o “temi” di seguito sinteticamente descritti:

  1. nuovo titolo VI bis del libro secondo del Codice Penale (articoli da 452 bis a 452 terdecies del Codice), dedicato ai nuovi “delitti contro l’ambiente”: inquinamento ambientale (art. 452 bis); disastro ambientale (art. 452 quater); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies); impedimento del controllo (art. 452 septies); omessa bonifica (art. 452terdecies). Assieme ai nuovi delitti sono state introdotte anche disposizioni ad essi complementari o “collaterali”: circostanze aggravanti (artt. 452 ter, 452 octies, 452 novies); delitti punibili anche a titolo colposo (art. 452 quinquies); riducibilità della pena in caso di ravvedimento operoso (art. 452 decies); casi di confisca (art. 452 undecies); obbligo di ripristino dello stato dei luoghi (art. 452 duodecies); nonché aggravanti specifiche per i delitti di associazione a delinquere e di associazione di stampo mafioso finalizzate alla commissione di delitti contro l’ ambiente o all’acquisizione di appalti o servizi in materia ambientale;
  2. nuova parte VI bis del d.lgs 152/06 (cd. Codice dell’ambiente) titolata “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di  tutela ambientale”, ma che in realtà riguarda solo le contravvenzioni (quindi i reati contravvenzionali puniti con la sola ammenda e/o con la reclusione) previste nel medesimo Codice e non anche i nuovi delitti ambientali contenuti nel Codice Penale. Per tali reati, qualora la loro commissione non abbia comportato un danno o un pericolo concreto e attuale di danno, il contravventore non è punibile (il reato si estingue) se lo stesso: adempie nel termine assegnatogli dalle prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza che ha accertato l’ infrazione finalizzate alla regolarizzazione e versa la sanzione amministrativa comminatagli dal medesimo organo (un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa). In pratica, è stata introdotta per le contravvenzioni ambientali che non abbiano comportato danni o pericoli di danno una procedura di “conversione” dell’ illecito penale in illecito amministrativo, previo ripristino della “legalità” , del tutto analoga a quella di cui all’ art. 19 e seguenti del d.lgs. n. 758/1994 per le contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
  3. modifica del comma 1 dell’art. 25 undecies del d.lgs. n. 231/2001, ossia dell’elenco dei reati in materia ambientale che, se commessi da dirigenti o dipendenti nell’ interesse o a vantaggio dell’ente per cui operano o da cui dipendono, comportano sanzioni anche a carico dell’ ente stesso. La modifica è connessa con l’ introduzione delle nuove ipotesi di delitti ambientali e in sostanza aggiunge ai reati già previsti come presupposto della responsabilità dell’ente (che restano tutti senza variazioni), i seguenti: inquinamento ambientale doloso; inquinamento ambientale colposo; disastro ambientale doloso; disastro ambientale colposo; traffico ed abbandono dolosi di materiale ad alta radioattività; associazione a delinquere diretta a commettere delitti ambientali; associazione di tipo mafioso diretta a commettere delitti ambientali; associazione mafiosa finalizzata all’acquisizione o controllo di appalti o servizi ambientali;
  4. modifiche puntuali per specifici reati già previsti dal Codice dell’ambiente, ed esattamente: per le contravvenzioni di cui all’art. 257 in materia di bonifiche (inquinamento, salvo bonifica in conformità del progetto approvato, e mancata comunicazione di evento che possa aver determinato inquinamento) è stata aggiunta la precisazione iniziale che tali reati sussistono “salvo che il fatto costituisca più grave reato” e la precisazione finale (mediante la riformulazione del comma 4) che l’osservanza ed esecuzione dei progetti di bonifica approvati costituisce condizione di non punibilità solo per le contravvenzioni previste per i medesimi eventi e condotte di inquinamento e non anche per i delitti. Entrambe le modifiche sono connesse con l’ introduzione dei  nuovi delitti ambientali e, in particolare, con quello di omessa bonifica; per il delitto di “attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti” è stata aggiunta la previsione della confisca delle cose servite per commettere il reato o che ne hanno costituito il prodotto o il profitto, in sintonia con quanto disposto per altri delitti introdotti dalla medesima legge n. 68/2015;
  5. modifiche ad alcune norme del codice penale e di procedura penale con estensione ai nuovi delitti ambientali di disposizioni già  previste per altri reati, in particolare quella relativa al raddoppio del termini di prescrizione;
  6. modifiche della disciplina sanzionatoria relativa al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d’ estinzione ed alla commercializzazione e detenzione di animali che possano costituire pericolo per la salute e l’ incolumità delle persone (legge n. 150/1992).

Nel rinviare alla nota di Confindustria, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione.

Cordiali saluti.

» 13.11.2015
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