AssoAmbiente

Circolari

225/2015/CS

Evidenziamo a tutte le associate che, a partire dal 27 dicembre 2015,entrerà in vigore la disposizione, prevista nel Regolamento (UE) n 1272/2013, di modifica dell’allegato XVII del Regolamento 1907/2006 (REACH) che introduce, alla colonna 2 del punto 50, il seguente comma 5:
Gli articoli non possono essere immessi in commercio per la vendita al pubblico se uno dei loro componenti in gomma o in plastica che vengono a contatto diretto e prolungato o ripetuto e a breve termine con la pelle umana o con la cavità orale, in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, contiene oltre 1 mg/kg (0,0001 % del peso di tale componente) di uno degli IPA elencati”.

Come più volte denunciato dall’associazione, anche nel Convegno del 6 ottobre u.s., questa previsione potrebbe costituire un ostacolo significativo per l’operatività degli impianti di trattamento dei PFU, fino a bloccarne completamente l’attività andando ad incidere sui mercati di sbocco dei materiali ottenuti.

Sia la Commissione europea che i diversi Stati membri sono stati sensibilizzati su tale problematica dai riciclatori di PFU che producono e immettono sul mercato granuli di gomma che vengono normalmente utilizzati come materiali da intaso per la costruzione di campi sportivi in erba artificiale, così come nella produzione di piastrelle di gomma impiegate quale pavimentazione anti-shock in aree gioco o altri luoghi, comunque accessibili al pubblico. Gli operatori hanno espresso grande preoccupazione, chiedendo un chiarimento urgente alla Commissione, per la potenziale applicazione della restrizione all’utilizzo di granuli e polverini nelle costruzione di campi da gioco e mattonelle anti-shock. Infatti, finora, tali applicazioni sono state considerate escluse dalla limitazione sulla base del fatto che questi prodotti non sono venduti direttamente al pubblico, ma ai professionisti che li installano a nome e per conto di società sportive o enti pubblici. Secondo le informazioni fornite dal ETRMA (European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association), in Europa più di 15 000 campi sportivi sono costruiti in erba artificiale e circa 560 000 t/anno di granuli di gomma, ottenuti dal trattamento dei PFU, vengono utilizzate per la fabbricazione piastrelle in gomma e come intaso per campi in erba sintetica.

In considerazione di ciò la Commissione ha avviato una discussione preliminare con gli Stati membri ed i diversi stakeholders in occasione della riunione dell’Autorità competente per REACH e CLP (CARACAL), tenutasi a Bruxelles il 12 e 13 novembre. Nel corso di tale incontro è emerso come esistano interpretazioni divergenti sul fatto che questi prodotti debbano rientrare o meno nell'ambito di applicazione della restrizione del Regolamento (UE) n 1272/2013 (vd. documento allegato).

Ad oggi la Commissione sta svolgendo una serie di valutazioni sull'interpretazione giuridica di quanto introdotto dal comma 5 citato con riferimento ai granuli da PFU da usare come materiale da intaso e per la produzione di piastrelle che sono destinati ad essere installati da professionisti in luoghi accessibili al pubblico, e comunicherà le sue conclusioni entro il più breve tempo possibile.

La Commissione ha comunque evidenziato che, fin quando la questione non verrà chiarita, spetta agli Stati membri determinare l’eventuale applicazione e priorità relativamente a tale restrizione. Una delle possibilità, illustrata da ETRMA, al fine di escludere i materiali ottenuti dal trattamento dei PFU dalla restrizione prevista dal regolamento è quella di considerare i campi da gioco in erba sintetica ed i playgrounds, costruiti utilizzando granuli provenienti da PFU, come “buildings” e non come “articols”, garantendone così l’uscita dal campo di applicazione della restrizione.

In considerazione dell’importanza dell’argomento e dei possibili impatti sul settore, l’Associazione, in collaborazione con il Consorzio ECOPNEUS, sta interessando le Autorità competenti (Ministeri dell’Ambiente, della Salute e dello Sviluppo Economico) sulla questione al fine di individuare una posizione condivisa che, nel periodo transitorio in attesa dell’interpretazione ufficiale della Commissione, non penalizzi in maniera eccessiva le aziende del settore.

Nel rimandare al documento allegato per maggiori informazioni e nel riservarci di tenerVi aggiornati sugli ulteriori sviluppi porgiamo cordiali saluti.

» 22.12.2015
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