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041/2016/CS

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2016 è stato pubblicato il D.Lgs. 27/2016 recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della commissione.

Il decreto, oltre a garantire l’allineamento di tutti i riferimenti relativi al D.lgs. 151/2005 in materia di gestione dei RAEE al più recente D.Lgs. 49/2014, modifica, in particolare, l’art. 3 Divieti di immissione sul mercato” del D.Lgs. 188/2008 dove viene soppresso:

  • il comma 2 che esentava dal divieto di immissione sul mercato le pile a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2% in peso;
  • la lettera c) del comma 3 relativa all’esenzione dal divieto di immissione di pile e accumulatori portatili destinati ad essere usati in utensili elettrici senza fili.

Inoltre viene aggiunto un comma 2-bis all’art. 5 che permette alle pile ed accumulatori, ora soggette al divieto di immissione di cui sopra, di continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte. Viene poi precisato che il divieto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 188/2008, relativo alle pile o accumulatori portatili contenenti più dello 0,002% di cadmio in peso, non si applica alle pile e agli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili fino al 31 dicembre 2016.

Il decreto modifica poi il comma 1 dell’art. 9 Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori dove vengono mantenute le previsioni già presenti (semplicità di rimozione di pile e accumulatori negli apparecchi che le contengono e obbligo di presenza istruzioni relative alle modalità di rimozione) e aggiunto l’obbligo che qualora tali rifiuti non possano essere facilmente rimossi dall'utilizzatore finale, gli apparecchi siano progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano prontamente rimovibili da professionisti qualificati indipendenti dai produttori. Viene poi stabilito che i produttori di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori adempiono all'obbligo di fornire le istruzioni di cui al comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. 188/2008 a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nel rimandare al testo del D.Lgs. 27/2016, in allegato alla presente, per maggiori approfondimenti porgiamo cordiali saluti.

» 10.03.2016
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