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Circolari

047/2016/LE

Il Comitato dell’Albo Nazionale Gestori, al fine di fornire indicazioni univoche in ordine alla efficacia e alla validità dei provvedimenti dell'Albo e di rispondere a richieste di chiarimento in merito ai corsi di formazione per responsabile tecnico, ha emanato due distinti provvedimenti, in allegato alla presente:

1)    Deliberazione 16 febbraio 2016 su efficacia e validità dei provvedimenti dell’Albo (v. allegato I).

Sulla base del DM 120/14, che ha affidato al Comitato nazionale il compito di definire le modalità per l'invio delle domande e delle comunicazioni all'Albo secondo procedure telematiche ed al fine di provvedere all'adeguamento delle relative procedure di cui alla deliberazione n. 2/2013, fornendo, al contempo, indicazioni univoche sull’ efficacia e alla validità dei provvedimenti dell'Albo, con la Delibera in oggetto è stato precisato quanto segue: “l’'efficacia e la validità delle iscrizioni, variazioni e rinnovi dell'iscrizione decorrono dalla data nella quale i relativi provvedimenti sono formalizzati e notificati agli interessati, anche per via telematica, ai sensi del comma 3 dell'art. 9-bis del regolamento per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all'iscrizione all'Albo di cui alla propria deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013. Dalla stessa data decorre l'efficacia della garanzia finanziaria, ove prevista, di cui all'articolo 2 dello schema di fideiussione e la pubblicazione ai sensi dell'articolo 25 del decreto 3 giugno 2014, n. 120”.

2)    Circolare n. 227 del 14 marzo 2016 su “Formazione del Responsabile tecnico”(v. allegato II).

In materia di formazione del responsabile tecnico con la circolare è stato chiarito che: “fino alla emanazione delle disposizioni del Comitato nazionale previste dal citato articolo 13, comma 2, del DM 120/2014 in materia di formazione del responsabile tecnico, restano valide le disposizioni della delibera n. 3 del 16 luglio 1999 e, pertanto, i corsi di formazione disciplinati dalla stessa possono continuare ad essere svolti”. Per quanto riguarda l’intercambiabilità tra corsi di formazione e verifica iniziale della preparazione del soggetto (prevista dall'art. 13, comma 1, del DM 120/2014), è stato precisato che: “il solo possesso dell'attestato di partecipazione ai corsi di formazione disciplinati dalla delibera n. 3 del 16 luglio 1999 non esonera il soggetto interessato dall'obbligo di sostenere la verifica iniziale”. E’ invece esonerato dalla verifica iniziale, ma non dall'aggiornamento quinquennale, il soggetto che alla data di entrata in vigore della nuova disciplina ricopre l'incarico di responsabile tecnico di impresa iscritta all'Albo.

Cordiali saluti.

» 15.03.2016
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