AssoAmbiente

Circolari

050/2016/NE

Abbiamo appreso che la Commissione Europea – DG Ambiente, in data 9 dicembre 2015, ha fornito al Ministero dell’ambiente italiano un chiarimento rispetto alla cessazione dello status di rifiuto, con specifico riferimento alla fissazione di criteri EoW nell’ambito delle autorizzazioni. Essendo l’argomento di interesse di diverse imprese associate, anche in relazione ai discordanti pareri ed interpretazioni fornite in materia da alcune Regioni, riteniamo di dover rendere noto il contenuto del chiarimento, indirizzato con missiva al Direttore Generale Mariano Grillo.

Nello specifico, il MATTM osserva preliminarmente che, per quanto riguarda la possibilità lasciata agli Stati membri di disciplinare l’EoW “il termine caso per caso sembrerebbe indicare che ci si debba riferire ad un particolare rifiuto e non ad un intero flusso di rifiuti. Di conseguenza la frase “…gli Stati membri possono decidere caso per caso se un certo rifiuto ha cessato di essere tale…” potrebbe essere interpretata nel senso che i criteri “End of Waste” possono essere stabiliti direttamente dalle autorità competenti in fase di rilascio delle singole autorizzazioni”.

Ciò premesso ed osservato, la richiesta di chiarimento verte sui tre seguenti quesiti:

  1. E’ possibile che l’output (prodotto o materiale) di una operazione di recupero di rifiuti sia considerato “End of Waste” nonostante non siano stati stabiliti a livello europeo o nazionale specifici criteri per il tipo di rifiuto in questione?
  2. Il termine “caso per caso” significa che criteri “End of Waste” possono essere stabiliti per il singolo rifiuto e per il singolo processo di recupero di rifiuti dall’autorità competente oppure che i criteri devono essere sviluppati per un intero flusso di rifiuti?
  3. Il termine “caso per caso” significa che i criteri End of Waste” possono essere stabiliti dalla locale autorità competente nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni alle operazioni di recupero dei rifiuti?

Il Capo dell’Unità Rifiuti della DG ENV Julio Garcìa Burgués ha formulato le seguenti risposte:

  1. , se le autorità competenti assicurano il rispetto delle condizioni di cui all’art. 6, par. 1 della Direttiva 2008/98CE sui rifiuti. Ad esempio se, al momento in cui le imprese o impianti vengono autorizzati ad effettuare un’operazione di recupero, vengono fissate altresì le condizioni in base alle quali il rifiuto trattato cessa di essere tale.
  2. In assenza di criteri EoW europei, gli Stati membri possono determinare, per uno specifico flusso di rifiuti, criteri EoW nazionali, come nel caso del CSS in Italia; o alternativamente, come specificato sopra, essi possono fissare criteri End of Waste specifici per decisioni relative al singolo caso.
  3. , in base all’interpretazione della Commissione relativa all’art. 6 della Direttiva e al corrispondente capitolo (pagg. 22-27) della “Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste”.

In chiusura il Capo Unità evidenzia che in ogni caso tale chiarimento non costituisce posizione ufficiale della Commissione e che l’unico interprete del diritto comunitario è la Corte di giustizia europea.

Segnaliamo che, a quanto risulta, gli uffici del Ministero starebbero lavorando ad una nota relativa all’argomento in oggetto, anche in risposta a richieste di chiarimento pervenute dalle autorità deputate al rilascio delle autorizzazioni, in linea con le risposte date dalla Commissione.

Riservandoci di fornire ulteriori aggiornamenti sugli sviluppi della questione, cordiali saluti.

» 18.03.2016

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