Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni in materia (v. circolare n. 060/2016/CS e circolare n. 074/2016/LE) per informare il 13 maggio scorsoè entrato in vigore l’Accordo relativo al trattamento dei RAEE domestici e alla qualificazione delle aziende che effettuano tale trattamento di cui all’articolo 33,comma 5,lettera g),del D.Lgs.49/2014.
Secondo quanto previsto dall’Accordo finoal 13 novembre 2016saràpossibile procedere alla richiesta di rinnovo accreditamento secondoquanto previsto all’art. 13.1 dell’Accordo stesso: “I soggetti accreditati sulla base del precedente Accordo per il trattamento, sottoscritto in data 12 maggio 2008, conservano l’accreditamento per un periodo di sei mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo. Entro tale scadenza essi sono tenuti a richiedere, attraverso il portale del Centro di Coordinamento RAEE, il processo di accreditamento in conformità al presente Accordo, che deve concludersi entro i successivi 12 mesi. A seguito della richiesta di accreditamento e sino alla visita di audit, da concludersi nei tempi previsti, gli impianti accreditati sulla base del precedente Accordo per il trattamento conservano l’accreditamento”.
Pertanto da oggi, in considerazione di quanto sopra, gli impiantipotrannoprocedere alla richiesta di rinnovo accreditamento accedendo con le proprie credenziali all’area riservata del portale del Centro di Coordinamento RAEE (www.cdcraee.it), nella pagina “Elenco Siti”, sezione “Elenco Raggruppamenti”.
Nel rimandare alla comunicazione del CdC RAEE per maggiori informazioni (v. allegato), porgiamo cordiali saluti.