Facciamo seguito alla nostra circolare n. 050/2016/NE avente ad oggetto “Criteri End of Waste nelle autorizzazioni – risposta della Commissione UE al Ministero dell’Ambiente” per informare che, come più volte richiesto anche dalla nostra Associazione, il MATTM, con nota a firma del direttore Mariano Grillo in data 1 luglio 2016, ha fornito chiarimenti sulla “Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto – Applicazione dell’art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/2016”.
La nota, indirizzata a tutte le Regioni e province autonome, si è resa necessaria in particolare per la lettura fornita dalla Regione Veneto, secondo cui con l’entrata in vigore dell’art. 214, comma 8 sexies sarebbe di fatto divenuto impossibile fissare criteri EoW nelle autorizzazioni ordinarie a meno che questi non fossero già stabiliti a livello comunitario o nazionale.
Il Ministero dell’Ambiente, a seguito della risposta ricevuta nel mese di dicembre dalla DG Ambiente della Commissione europea ad una propria richiesta di chiarimenti, ha messo in evidenza, attraverso una ricostruzione normativa, che, conformemente anche a quanto previsto dalla “Guida all’applicazione della direttiva quadro”, “sono individuate tre modalità di definizione dei criteri EoW, gerarchicamente ordinate”: il regolamento comunitario, uno o più decreti ministeriali nazionali e, in mancanza dei precedenti, le autorizzazioni previste dagli artt. 208, 209 e 211, e quindi anche l’AIA, del D.Lgs. n. 152/2006.
La disamina prosegue con un approfondimento sul reale intento del comma 8 sexies, dell’art. 214 del TUA che “consiste nel voler evitare potenziali conflittualità nel momento in cui entra in vigore un regolamento europeo che disciplina i criteri di cessazione della qualifica dei rifiuti” ed infatti stabilisce un periodo di sei mesi entro il quale provvedere all’adeguamento dell’autorizzazione già rilasciata nel caso in cui vengano emanati regolamenti comunitari di definizione dei criteri EoW. Una diversa interpretazione, continua il Ministero “porrebbe il nostro ordinamento interno in contrasto con la Direttiva 2008/98/CE."
Nel rinviare al testo completo della Circolare del MATTM in allegato per maggiori approfondimenti, si inviano cordiali saluti.