Ai sensi dell'articolo 194, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06, come modificato dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 205/10, che ha disposto l'obbligo d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio italiano, il Ministero dell’Ambiente, con proprio DM 120/14 all’art. 8, comma 1, lettera f), ha istituito la categoria d'iscrizione 6, relativa, appunto, alle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti.
Con la Delibera n. 3/2016 il Comitato dell’Albo ha provveduto a disciplinare i criteri specifici e le modalità per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6 individuando la dotazione minima di veicoli di cui le imprese devono disporre, in relazione alla classe d'iscrizione, e gli importi relativi alla capacità finanziaria delle stesse imprese, precisando altresì che la dotazione minima di veicoli e di personale così stabilita individua i requisiti minimi per l'iscrizione, salvo in ogni caso l'obbligo di disporre di una più ampia dotazione di veicoli e di personale qualora in sede operativa risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi.
In particolare l’art. 1 che disciplina leprocedure di iscrizione, stabilisce che le imprese interessate possono presentare domanda di adesione “esclusivamente con modalità telematica, alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente, nel caso che dispongano di sede secondaria o eleggano domicilio in Italia, oppure, nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell'interessato”, facendo rinvio all’Allegato 1 della Delibera stessa che riporta il modello della domanda.
I successivi articoli 2, 3 e 4 individuano, rispettivamente, i requisiti minimi per la dotazione minima di veicoli e personale (con rinvio alla tabella di cui all’Allegato B), le modalità di dimostrazione della capacità finanziaria e del responsabile tecnico.
In particolare, sulla capacità finanziaria (art. 3) viene specificato che il requisito si intende soddisfatto “con un importo di euro novemila per il primo veicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo”e che“le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini del rilascio della licenza comunitaria al trasporto merci di cui al regolamento (CE) 21 ottobre 2009 n. 1072/2009 comprovano detto requisito mediante presentazione di copia della stessa licenza”.
Per quanto riguarda invece la figura del Responsabile Tecnico (art. 4) il Comitato dell’Albo specifica che, nelle more delle “determinazioni relative ai criteri per la valutazione dei requisiti professionali, delle condizioni per lo svolgimento dell'incarico di responsabile tecnico e della necessaria ricognizione dei titoli conseguiti presso altro stato comunitario, l'incarico di responsabile tecnico è assunto dal legale rappresentante dell'impresa”.
L’art. 5 riporta invece la disciplina transitoria per consentire alla imprese già operanti, ai sensi della previgente disciplina dettata, rispettivamente, dalle Delibere n. 3 del dicembre 2010, n. 3 del marzo 2011 e n. 1 del gennaio 2012, che contestualmente vengono abrogate, di non interrompere la propria attività e di adeguarsi alle nuove prescrizioni. In particolare esso prevede che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della deliberazione in oggetto le imprese già attive presentano una nuova domanda di iscrizione sulla base dello schema riportato nell’allegato “D” e continuano ad operare sulla base della ricevuta d'iscrizione fino alla notifica del provvedimento di iscrizione da parte della Sezione regionale. “Decorso inutilmente detto termine, le ricevute rilasciate ai sensi della deliberazione n. 1 del 16 gennaio 2012 decadono, con conseguente cancellazione dall'Albo delle imprese interessate”.
Nel far rinvio alla Delibera n. 3/2016 dell’ALBO, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.
Cordiali saluti.