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Circolari

132/2016/CS

Informiamo che la Commissione europea ha recentemente definito e pubblicato i seguenti Regolamenti:

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1245della Commissione del 28 luglio 2016 (G.U. UE n. 204 del 29/7/2016) che definisce una tavola di concordanza preliminare tra i codici della nomenclatura combinatacodici NC») di cui al Regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IV e V del Regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti.

In particolare si evidenzia come la tavola di concordanza sia presentata con due modalità di consultazione (tabella A e tabella B). Nella colonna 1 della tabella A sono elencati, in ordine alfanumerico ascendente, i codici di identificazione dei rifiuti correlati con i codici NC elencati nella colonna 2. Mentre nella colonna 3 della tabella B, sono elencati, in ordine numerico ascendente, i codici NC correlati con i codici di identificazione dei rifiuti (colonna 4). Questo al fine di semplificare il compito degli operatori nell’eseguire il raffronto.

Il Regolamento entrerà in vigore il prossimo 19 agosto 2016.

  • Regolamento (UE) 2016/918della Commissione del 19 maggio 2016 (G.U. UE n. 156 del 14/6/2016) recante la modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Il Regolamento tiene conto del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanzechimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, «GHS») delle Nazioni Uniteche viene rivistoperiodicamente. In relazione alle ultime modifiche la Commissione ha ritenuto quindi necessario un intervento in materia:

  • nuovometodo alternativo di classificazione dei solidi comburenti,
  • modifica delle disposizioni sulla classificazioneper le classi di pericolo di corrosione/irritazione della pelle e di gravi lesioni/irritazioni oculari e gli aerosol,
  • modificadialcuni consigli di prudenza e cambio d’ordine di alcuni di essi, sopprimendone la voce einserendola separatamente in una nuova posizione,
  • deroga all'etichettatura per le sostanze o le miscele classificate come corrosive per i metalli, ma nonclassificate per la corrosione della pelle o per gravi lesioni oculari,
  • revisione dell'etichettatura delle miscele contenenti isocianati e alcuni componenti epossidici, pur mantenendo le informazioni specifiche tradizionali e ben note sulla presenza di queste sostanzaparticolarmente sensibilizzanti,
  • eliminazione dell’indicazione obbligatoria di pericolo EUH208 qualora la miscela siagià etichettata in conformità alle indicazioni di pericolo EUH204 e EUH205.

Per dare ai fornitori di sostanze e miscele il tempo di adeguarsi alle nuove disposizioni sulla classificazione el'etichettatura introdotte con il presente Regolamento, la Commissione ha previsto un periodo transitorio tale per cui il Regolamento, in vigore dal 4 luglio 2016, si applicherà a decorrere dalfebbraio 2018.

Nel rimandare al testo dei Regolamenti, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

» 02.08.2016
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