AssoAmbiente

Circolari

199/2016/PE

Sul sito del Ministero dell’Ambiente è stata pubblicata la Circolare n. 27569 del 14 novembre 2016 recante Modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/14 sulle emissioni industrialiCriteri su modalità applicative della disciplina”.

I nuovi criteri, che integrano quelli già forniti con le circolari ministeriali n. 22295/2014 e 12422/2015 (cfr. rispettivamente nostre circolari n. 142 del 5/11/2014 e n. 128 del 23/6/2015), recano indicazioni aggiuntive per l’uniforme applicazione della disciplina AIA in particolare su:

-       Chiarimento terminologia dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06

In merito al punto e) viene chiarito che “deve intendersi escluso dalla categoria IPPC 5.5 qualunque “accumulo temporaneo” effettuato presso il produttore del rifiuto prima della raccolta, sia esso classificabile, ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06, come stoccaggio preliminare, come messa in riserva o come deposito temporaneo”.

-       Fasi successive alla cessazione definitiva delle attività

In merito al punto b) che riguarda “il ripristino ambientale del sito alle condizioni della relazione di riferimento” riteniamo opportuno ricordare che nella seconda circolare di chiarimento (cfr. nostra circolare n. 128 del 23/6/2015), in risposta a quanto richiesto dall’Associazione, aveva trovato sede la precisazione in base alla quale in merito alle attività che gestiscono rifiuti pericolosi, rientrano nel campo di applicazione dell’AIA le attività elencate nell’Allegato XII e nell’Allegato VIII al D.Lgs. n. 152/06 in relazione unicamentealla gestione o produzione di sostanze pericolose, esclusala produzione o gestione di rifiuti: ciò in quanto lo scopo della relazione di riferimento, come più volte fatto presente anche dall'Associazione, è quello di esaminare l’eventuale presenza di sostanze pericolose (come definite dal Regolamento UE 1272/2008 - CLP) nel suolo e nelle acque, così come chiaramente precisato nelle definizioni riportate nelle Linee Guida della Commissione europea.

Nel rimandare al sito del MATTM, link: http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx, per ulteriori approfondimenti in merito alla circolare ministeriale in oggetto, restiamo a disposizione per ogni informazione.

Cordiali saluti.

» 02.12.2016

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