AssoAmbiente

Circolari

200/2016/LE

Il Comitato Nazionale dell’Albo ha emanato la deliberazione 3 novembre 2016 recante Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5 che individua i requisiti in termine di mezzi e personale che le imprese di trasporto rifiuti (cat 1-5) e spazzamento meccanizzato devono possedere per richiedere l’iscrizione nelle specifiche categorie e classi dell’Albo Gestori Ambientali.

La Deliberazione entrerà in vigore il 1 febbraio 2017.

Già nei mesi scorsi l’Associazione attraverso i propri canali di comunicazione - circolari (cfr. da ultimo circ. n. 043 dell’11 marzo 2016) - aveva informato le imprese in merito ai lavori in corso presso il Comitato diretti a omogeneizzare e meglio uniformare i requisiti di iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5, anche nell’intento di agevolare le imprese che si intendono iscrivere in più categorie del trasporto, di ampliare le sottocategorie di iscrizione per dare risposta a problematiche particolari svincolate dalla popolazione servita e più correttamente riconducibili alle quantità di rifiuti effettivamente trasportata e di non ostacolare l’accesso delle piccole imprese alle attività nelle classi più basse.

Il Comitato Nazionale dell’Albo ha pertanto dato seguito a quanto disciplinato dall’art. 11, comma 4, lettera c), del D.M. n. 120/14 il quale affida al Comitato nazionale il compito di stabilire i criteri, le modalità e i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria delle imprese che fanno domanda d'iscrizione all'Albo e a quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto prevede che, ai fini dell'iscrizione nella categoria 1, esso possa individuare sottocategorie le cui classi d'iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita.

Resta inteso che la Delibera in oggetto reca i requisiti minimi per l'iscrizione, salvo in ogni caso l'obbligo di disporre di una più ampia dotazione di veicoli e di personale qualora, in sede operativa, risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento dei servizi nella stessa classe di iscrizione.

Restano confermate le disposizioni sulla dimostrazione della capacità finanziaria di cui già alla Delibera n. 3 del 14 marzo 2012, che pertanto viene abrogata.

L’articolato specifica altresì che:

  • le iscrizioni già in vigore alla data di entrata in vigore della Delibera in oggetto restano valide ed efficaci fino alla loro naturale scadenza;
  • le domande di iscrizione già presentate alla stessa data, saranno istruite e deliberate ai sensi della disciplina previgente.

Nel rinviare alla Deliberazione in parola (v. allegato I alla presente) per un approfondimento del nuovo quadro regolamentare e alla nota associativa che sintetizza le novità introdotte in materia (v. allegato II alla presente), rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

Cordiali saluti.

» 13.12.2016
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