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203/2016/NA

Sulla G.U. n. 290 del 13 dicembre 2016 è stato pubblicato il DM 17 ottobre 2016 recante Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati in favore delle imprese vittime di mancati pagamenti”.

Il decreto disciplina i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul “Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti”, istituito dai commi 199-202, dell’art. 1, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), che sostiene, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati, imprese in una situazione di potenziale crisi di liquidità a causa dei mancati pagamenti da parte di imprese debitrici.

In particolare possono accedere alla richiesta di finanziamento piccole e medie imprese che risultano potenzialmente in crisi in quanto vittime di mancati pagamenti da parte di imprese debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali). I soggetti beneficiari devono essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese e risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non risultare in stato di scioglimento o liquidazione - non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti).

I termini e le modalità di presentazione delle domande, chiarimenti e dettagli in merito all’attuazione della misura agevolativa saranno definiti con successiva circolare del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese.

L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato di importo non superiore a euro 500.000 e non superiore alla somma dei crediti documentati e non pagati vantati dall’impresa beneficiaria nei confronti delle imprese debitrici alla data di presentazione della domanda, in ogni caso nei limiti massimali di importo previsti, a seconda del settore di appartenenza dell’impresa beneficiaria, dai Regolamenti “de minimis” n. 1407/2013, n.1408/2013 e n. 717/2014. La durata deve essere non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni.

Per maggiori approfondimenti, si rimanda al decreto in oggetto, allegato alla presente.

Cordiali saluti.

» 15.12.2016
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