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010/2017/TO

Il Consiglio di Stato si è espresso con Parere n. 83/2017, pubblicato il 17 gennaio 2017, sul quesito posto dal Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione sulle modalità di attuazionedella sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale.

Si ricorda che la Corte, lo scorso 25 novembre, aveva dichiarato incostituzionale la riforma della Pubblica Amministrazione (cd. Legge Madia – L. n. 124 del 2015), nella parte in cui la delega aveva previsto solo il “parere” e non l’“intesa” con le Regioni per cinque Decreti legislativi di attuazione (servizi pubblici,dirigenza, dirigenza sanitaria, licenziamento disciplinare, società partecipate). I primi due Decreti legislativi non sono stati più adottati, gli altri tre erano già in vigore al momento della sentenza della Consulta.

Con questo parere, il Consiglio di Stato rileva innanzitutto l’importanza di “portare a termine le previsioni della L. n. 124 a seguito della sentenza della Corte”, anche “per non far perdere slancio riformatore all’intero disegno: i Decreti legislativi interessati dalla sentenza costituiscono, infatti, non soltanto misuredi grande rilievo di per , ma anche elementi di una riforma complessiva, che risulterebbe meno incisivase limitata ad alcuni settori”.

Nel merito, il Consiglio di Stato indica al Governo le modalità con cui attuare la sentenza della Corte senza far venir meno le riforme già adottate, affermando, in breve che:

  • non è necessario intervenire nuovamente sulla Legge delega, poiché questa deve ritenersi già riscritta dalla Corte in conformità al dettato costituzionale, con la previsione dell’intesa al posto del parere;
  • i Decreti legislativi già adottati “restano validi ed efficaci fino a una eventuale pronuncia della Cortec he li riguardi direttamente, e salvi i possibili interventi correttivi che nelle more dovessero essere effettuati”;
  • il Governo può raggiungere ora l’intesa con le Regioni in Conferenza Stato-Regioni, o in Conferenza unificata a seconda dei casi, secondo la normativa vigente (D.Lgs. n. 281 del 1997);
  • rientra nella disponibilità delle parti dell’intesa disciplinare anche degli effetti già dispiegati nel “periodo intercorso tra l’entrata in vigore del Decreto legislativo originario e quella del Decreto correttivo”.

Il parere, infine, segnala l’importanza di intervenire anche per i settori per i quali la delega è scaduta ovvero, per quanto di primario interesse, sulla riforma dei Servizi pubblici locali con la emanazione di unTesto Unico.

Un percorso possibile, dice il Consiglio di Stato, è quello di una nuova delega, ma non è l’unico (ad esempio, è ipotizzabile anche un Disegno di legge governativo avente, almeno in parte, il contenuto del Decreto delegato che andrebbe a sostituire).

Nel rimandare al testo del parere, allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

Cordiali saluti.

» 20.01.2017
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