Il Comitato dell’Albo Gestori Ambientali, in relazione alla richiesta pervenuta da alcune sezioni regionali, ha emanato, lo scorso 8 febbraio, un circolare di chiarimento in merito la corretta applicazione dell'art. 10, comma 2, lettera g), del D.M. 120/2014, nell'ipotesi di azienda in stato di concordato con continuità aziendale.
Ricordiamo che la richiamata norma del D.M. 120/2014 prescrive che le imprese ed gli enti possono iscriversi all’Albo Gestori Ambientali quando “non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera”.
Proprio perché il concordato con continuità è un istituto volto a privilegiare la conservazione dell'impresa, che differisce dalle procedure concorsuali "tradizionali" volte prevalentemente a finalità liquidatorie dell'attivo del soggetto debitore e al soddisfacimento della massa creditoria, il Comitato nazionale ha chiarito che l'art. 10, comma 2, lettera g), del D.M. 120/2014, vada applicato secondo la dizione letterale e che non possa trovare applicazione, invece, laddove dette finalità vengano subordinate alla continuazione dell'impresa (concordato con continuità), purché la proposta concordataria sia stata omologata dal Tribunale e non più soggetta ad opposizione.
Nel rimandare alla Circolare Albo, allegata alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione.
Cordiali saluti.