L’Albo Gestori Ambientali ha diramato recentemente i seguenti provvedimenti:
La delibera (v. Allegato 1) disciplina la sostituzione delle prescrizioni relative alla tenuta e la conservazione dei provvedimenti d'iscrizione contenuti nelle stesse, specificando che essi devono essere corredati dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta che il provvedimento stesso è stato acquisito elettronicamente dall'area riservata del portale dell'Albo nazionale gestori ambientali.
Tali documenti, in relazione alle categorie di iscrizione, dovranno:
- accompagnare il trasporto (categorie 1-6);
- essere conservati presso il centro di raccolta gestito (categoria 1);
- essere tenuti presso la sede legale del soggetto iscritto (categoria 8);
- essere conservati presso il cantiere ove si svolgono le attività di bonifica dei siti oggetto dell'iscrizione (categorie 9 e 10).
La circolare (v. Allegato 2) chiarisce che, nei rapporti già in essere con terzi, il rinnovo dell'iscrizione all'Albo per le attività previste dalla delibera n. 5 del 3 novembre 2016, con l'eventuale inserimento in una diversa classe e sottocategoria specifica rispetto alle precedenti, non produce effetti risolutivi per il soggetto iscritto fino al termine dei rapporti stessi.
La circolare (v. Allegato 3) dispone l’abrogazione della precedente circolare n. 1072 del 18/12/2015 con la quale il Comitato aveva stabilito che la cancellazione dell’impresa dall’Albo in caso di presenza delle cause di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 dovesse avvenire d'ufficio, senza che venisse espletato il procedimento disciplinare previsto dal DM 120/2014.
Le motivazioni dell’abrogazione risiedono nei contenuti della recente ordinanza n. 71/2017 con cui il Tar Campania ha affermato che l'eventuale cancellazione debba avvenire nel rispetto del procedimento disciplinare previsto dall'art. 21 del D.M. 120/2014. Il Comitato nazionale ha ritenuto opportuno conformare il proprio orientamento a quello espresso dal TAR Campania dando indicazioni alle Sezioni regionali, di disporre le eventuali cancellazioni solo all'esito del procedimento disciplinare.
Nel ricordare che la tempistica dei cinque mesi previsti dall’art. 22 comma 2 del DM. 120/14 per la presentazione della domanda di rinnovo dell’iscrizione sono finalizzati a consentire alla Sezione regionale o provinciale l'espletamento dell'istruttoria senza che se si crei una interruzione temporale tra l'iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione, la Circolare (v. Allegato 4) chiarisce che le domande di rinnovo dell'iscrizione possano essere accolte solo se presentate nell'arco temporale uguale o inferiore al termine di cinque mesi previsto dal regolamento.
La Circolare specifica altresì che “ove la domanda sia presentata successivamente al suddetto termine di cinque mesi, il rinnovo dell'iscrizione, tenuto conto dei tempi necessari per il relativo procedimento, potrà essere effettuato oltre il termine di scadenza dell'iscrizione. Con la conseguenza che, una volta scaduto detto termine, fino alla notifica del provvedimento di rinnovo le attività oggetto dell'iscrizione non potranno essere svolte”.
Ricordiamo che il prossimo 11 aprile presso la FISE si terrà l’incontro associativo per un approfondimento sulle recenti delibere dell’Albo, proprio in relazione alle significative novità introdotte dalle stesse, a cui parteciperà anche il Presidente Onori (v. circolare n. 86/2017).
Nel rimandare ai provvedimenti dell’Albo, allegati alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.