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114/2017/CS

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2017 è stato pubblicato il Decreto 9 marzo 2017 n. 68 del Ministero dell’Ambiente recante il “Regolamento concernente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di AEE”. Tale regolamento attua quanto contenuto nell’articolo 25 “Garanzie finanziarie” del D.Lgs. 49/2014 in materia di RAEE.

A norma di questo articolo, ricordiamo che la garanzia finanziaria deve essere prestata dal produttore nel momento in cui immette un’Aee sul mercato.

Con riferimento alla gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, essa deve essere prestata dal singolo produttore (se adempie individualmente ai propri obblighi), oppure dal sistema collettivo cui esso aderisce.

Per i RAEE professionali, il finanziamento delle operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento è garantito dall’organizzazione di sistemi individuali.

Nel caso di nuovi soggetti, la garanzia va presentata al momento dell’iscrizione al Registro (art. 29 del D.Lgs. 49/2014), mentre, per quelli già iscritti, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del regolamento, prevista a partire dall’11 giugno 2017.

La garanzia finanziaria va prestata annualmente in favore del MATTM, che ha tempo 90 giorni per accettarla, in una delle seguenti modalità:

  • reale e valida cauzione;
  • fidejussione bancaria rilasciata da banche autorizzate ai sensi della normativa vigente oppure da consorzi di garanzia collettiva;
  • polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;
  • garanzia finanziaria rilasciata da intermediari finanziari.

I sistemi collettivi, al posto della garanzia finanziaria, possono presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di un’adeguata capacità finanziaria.

Il MATTM potrà procedere all’escussione della garanzia, destinandola poi al CdC RAEE, nel caso in cui si registri l’assenza di fondi sufficienti per la gestione dei RAEE prodotti da un determinato soggetto.

Per i sistemi individuali dei produttori di AEE per uso domestico, l'ammontare della garanzia finanziaria viene calcolato sulla base dei parametri definiti con il decreto di riconoscimento (art. 9, comma 3, del D.Lgs. 49/2014), usando i criteri e le formule di cui all'allegato 1 del regolamento.

Nel caso di un sistema collettivo, invece, l'ammontare della garanzia finanziaria è calcolato in riferimento a ciascuna categoria di AEE secondo i criteri e le formule di cui all'allegato 2.

Infine il regolamento impone ai soggetti obbligati la trasmissione annuale, in formato digitale, al CdC del costo atteso delle operazioni di gestione dei RAEE domestici ovvero i costi connessi agli obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento, per l'anno in cui viene prestata la garanzia.

Si rimanda al testo del decreto, che trasmettiamo in allegato, per maggiori informazioni.

» 31.05.2017
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