AssoAmbiente

Circolari

116/2017/LE

In data odierna è stata emanata dall’Albo Gestori Rifiuti la delibera n. 6 del 30 maggio 2017 recante “Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120”, che entrerà in vigore il 16 ottobre 2017 dando piena operatività alla disciplina contenuta nel nuovo regolamento dell’Albo.

Come anticipato con precedenti comunicazioni associative, in particolare circolare n. 074/2017 che ha fatto seguito all’incontro associativo sempre in materia tenutosi lo scorso 11 aprile in FISE, la delibera contiene:

  • i requisiti minimi che deve dimostrare il RT, in termini di esperienza acquisita e di titoli di studio, per ciascuna categoria e classe di iscrizione (art. 1 e Allegato A alla delibera). A tale proposito si evidenzia che i requisiti minimi del RT per le categorie del trasporto sono contenuti in un’unica tabella che non reca l’ampiezza delle classi in quanto le stesse sono suddivise rispettivamente in popolazione servita o tonnellate trasportate a seconda che ci si riferisca a rifiuti urbani o rifiuti speciali;
  • il fac-simile della comunicazione ai fini della dimostrazione dell’attività di affiancamento al RT dell’impresa tramite la quale l’impresa stessa, nella persona del legale rappresentante a firma congiunta con il RT e il dipendente, comunica alla Sezione regionale competente l’inizio e la durata del periodo di affiancamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. d) della presente Delibera (Allegato B alla delibera);
  • le materie oggetto delle verifiche di idoneità (Allegato C alla delibera).

Per quanto concerne le verifiche, l’articolo 2 declina le modalità di svolgimento delle stesse e la loro validità stabilendo, tra l’altro, che:

  • i quiz oggetto delle verifiche sono approvati dal Comitato nazionale e pubblicati, con periodico aggiornamento, anche in relazione alle eventuali modifiche normative e regolamentari intervenute, sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/;
  • l'idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni (a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa) e che in caso di mancato superamento essa, per il medesimo modulo, può essere sostenuta decorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito negativo;
  • la verifica di aggiornamento può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio ed è invece “dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell'impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell'iscrizione per almeno venti anni. Sono consentite interruzioni intermedie, non intervenute nell'ultimo anno di attività, uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo”.

Per quanto riguarda la disciplina transitoria essa stabilisce che “il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono”.

La Deliberazione in oggetto abroga, da ultimo, le precedenti Delibere dell’Albo non più conformi alla nuova disciplina (art. 4).

Nel rinviare alla delibera n.6/2017, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

» 07.06.2017
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