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137/2017/LE

Sulla G.U. n. 156 del 6 luglio 2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 104 del 16 giugno 2017 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114” che entrerà in vigore il prossimo 21 luglio.

Il provvedimento, nel recepire la direttiva europea 2014/52/UE sulla base delle disposizioni contenute nella Legge delega (articoli 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114), modifica l’attuale disciplina della procedura di “Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)” e della procedura di “Verifica di assoggettabilità a VIA”, al fine di una loro semplificazione, anche per quanto riguarda la contrazione dei tempi ed il superamento di alcune criticità riscontrate da amministrazioni e imprese in questi anni di applicazione della normativa.

Nel rimandare alla nota associativa, in allegato alla presente, per una sintetica illustrazione delle principali disposizioni contenute nel D.lgs 104/2017, segnaliamo tra gli aspetti di rilievo:

  • una nuova definizione di "impatti ambientali" (art. 2);
  • l’introduzione di una facoltà per il proponente di richiedere all'autorità competente una valutazione preliminare del progetto (pre-screening) per le modifiche o le estensioni dei progetti (art. 3);
  • l’abrogazione del DPCM 27/12/1988, contenente le norme tecniche per la redazione dello studio di impatto ambientale e la sostituzione dello stesso con il nuovo Allegato VII (art. 26);
  • la possibilità, per la verifica di assoggettabilità, di presentare esclusivamente uno studio preliminare ambientale (e non anche gli elaborati progettuali) (art. 8);
  • l’introduzione dell’articolo 27-bis, per i progetti assoggettati a VIA regionale, che disciplina la facoltà per il proponente di richiedere il rilascio di un provvedimento unico ambientale, che coordina e sostituisce tutti i titoli abilitativi o autorizzativi comunque riconducibili ai fattori "ambientali" (tra cui figura anche l’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della Parte II) (art. 16);
  • la riforma profonda e radicale del sistema sanzionatorio relativo ai procedimenti di valutazione d'impatto ambientale (art. 18);
  • una norma transitoria che, in virtù delle semplificazioni procedimentali introdotte, consente al proponente di richiedere l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti attualmente in corso pendenti (art. 23);
  • la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti (eliminazione integrale degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa).

Nel rinviare alla nota associativa e al D.lgs 104/2017, entrambi in allegato alla presente, per una più completa e puntuale analisi sui contenuti della norma, rimaniamo a disposizione per ogni informazione ed aggiornamento, anche in relazione ad eventuali ulteriori approfondimenti in materia.

» 07.07.2017
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