AssoAmbiente

Circolari

182/2017/LE

L’Albo Gestori ambientali ha emanato il 9 ottobre u.s. la Deliberazione n. 9 del 9 ottobre 2017 recante: "Cessione temporanea di veicoli tra imprese comunitarie che esercitano la professione di trasportatore su strada iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali per l'esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti".

La Delibera si è resa necessaria per regolamentare la previsione contenuta nel Regolamento (CE) n.1071/2009 che ricomprende, tra le forme di disponibilità dei veicoli nell'ambito del trasporto, la cessione temporanea di veicoli tra imprese e garantire al contempo la tracciabilità dei veicoli stessi e l'immediata identificazione dell'impresa che temporaneamente li utilizza.

Con la Delibera in oggetto il Comitato dell’Albo ha pertanto stabilito le condizioni e le procedure in grado di consentire variazioni temporanee della dotazione di veicoli e di conciliare le necessità operative delle imprese con l'esigenza di verifica puntuale del titolo di disponibilità diciascun veicolo in capo all'impresa utilizzatrice.

In tal senso l’art. 1 del provvedimento stabilisce le condizioni che contemporaneamente devono essere soddisfatte per l’utilizzo temporaneo dei veicoli tra impresa cedente ed impresa utilizzatrice del veicolo.

In sintesi:

  • l’obbligo che entrambe le imprese (cedente e utilizzatrice) siano stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea e siano iscritte in una delle categorie dell’Albo indicate alla lett. a) dell’articolo in esame;
  • il veicolo temporaneamente ceduto non sia oggetto di ulteriori procedimenti d'iscrizione o di variazione dell'iscrizione non conclusi riguardanti l'impresa cedente e quest’ultima non risulti sospesa dall'Albo al momento della presentazione della domanda di variazione disciplinata dal successivo articolo 2, comma 1;
  • il veicolo temporaneamente ceduto può trasportare i rifiuti identificati con i codici dell'EER autorizzati contemporaneamente in entrambe le iscrizioni dell'impresa cedente e dell'impresa utilizzatrice.

L’art. 2 disciplina invece la “Procedura di variazione”, vale a dire le modalità telematiche con cui l’impresa utilizzatrice presenta alla Sezione regionale competente domanda di variazione dell'iscrizione per l'esclusivo incremento della dotazione dei veicoli allegando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e il contratto riportati, rispettivamente riportati negli allegati "A" e "C" della stessa Delibera, nonché le modalità tramite le quali la Sezione rilascia la ricevuta di accettazione della domanda di variazione (Allegato B della Delibera). A seguito di questa procedura i veicoli oggetto della variazione sono inseriti nell'iscrizione dell'impresa utilizzatrice con decorrenza dalla data di accettazione per tutta la durata del contratto di cessione dei veicoli stessi e contestualmente sono esclusi dalla disponibilità dell'impresa cedente.

Il provvedimento in oggetto specifica altresì che:

  • copia della ricevuta di accettazione dell'atto di notorietà di cui allegato "B" e copia del contratto di cui all'allegato "C" devono esseretenuti a bordo dei veicoli dell'impresa utilizzatrice;
  • alla scadenza del contratto di cessione temporanea il veicolo rientra automaticamente nella disponibilità dell'impresa cedente ed è cancellatodall'iscrizione dell'impresa utilizzatrice;
  • “nei casi in cui la cessione di veicoli comporti per l'impresa cedente la perdita dei requisiti minimi di idoneità tecnica relativi alla dotazione dei veicoli, la Sezione regionale o provinciale competente provvede all'apertura del procedimento disciplinare di cancellazione dall'Albo a carico della stessa ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del Decreto 3 giugno 2014, n. 120” (art. 1 c.4).

Nel rimandare alla Delibera di cui all’oggetto, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

» 18.10.2017
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