AssoAmbiente

Circolari

198/2017/NA

Informiamo che la Corte di Cassazione con Sentenza del 17 ottobre 2017, n. 47830 ha stabilito che l'impresa italiana che intende esportare rifiuti non pericolosi in Cina, in quanto soggetto "originatore", è responsabile della spedizione e deve essere munita della licenza di registrazione Asqiq.

In particolare la Suprema Corte con la citata Sentenza ha confermato – ferma restando l'avvenuta prescrizione del reato di traffico illecito di rifiuti, ai sensi dell'articolo 259 del D.lgs 152/2006 e smi - la condanna penale per falso ideologico (ex articoli 48 e 481, C.p.) del titolare di una società esportatrice di rifiuti in Cina che, al fine di ottenere la dichiarazione all'importazione, aveva trasmesso all'Agenzia delle Dogane una licenza Asqiq rilasciata in capo ad altro soggetto (la società coreana intermediaria), confidando nella non immediata comprensibilità della documentazione redatta in cinese.

Nel merito, la Sentenza evidenzia che il Regolamento 1013/2006/CE fa “proprie su base pattizia la determinazione e la disciplina che il singolo Stato non membro intende applicare per le varie tipologie di rifiuti”. Il Regolamento 1013/2006/CE dispone, infatti, che per le esportazioni verso Paesi terzi (esportazioni extra EFTA ed extra OCSE) la Commissione interpelli tutti i Paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e, sulla base delle indicazioni ricevute da ciascuno di essi, adotti un regolamento che stabilisca Paese per Paese le diverse procedure di controllo per l’esportazione di rifiuti destinati al recupero, avviate con procedura di notifica ed autorizzazione opportunamente adattate.

Nel caso della Cina, in particolare, sono richieste la licenza Sepa emessa dall'amministrazione cinese e la licenza di registrazione Asqiq per le imprese estere fornitrici dei rifiuti da importare.

Nel rinviare al testo della Sentenza, in allegato alla presente, per ogni approfondimento, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

» 21.11.2017
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