Informiamo che per le imprese estere che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio italiano il Comitato Nazionale dell’Albo ha emanato la Deliberazione n. 1 del 22 gennaio 2018 con la quale definisce:
I provvedimenti dell’Albo attuano le disposizioni contenute nell’art. 194, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 il quale, si ricorda, ha disposto l'obbligo d'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio italiano di cui all’ articolo 8, comma 1, lettera f), del D.M. 120/14 che ha istituito la categoria 6.
Si rinvia alla Deliberazione allegata per la disamina degli allegati.