Sulla G.U. n. 32 dell’8 febbraio 2018 è stato pubblicato il Decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente 1 febbraio 2018 recante “Modalità semplificate relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi”.
In proposito ricordiamo che la disciplina del trasporto dei rifiuti effettuato da soggetti abilitati al commercio ambulante era stata oggetto di un’importante modifica con l’entrata in vigore, il 2 febbraio 2016, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, c.d. Collegato Ambientale, il cui articolo 30 aveva introdotto l’obbligo per i produttori/detentori di rifiuti metallici di consegnarli esclusivamente a imprese autorizzate, prevedendo inoltre che “alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all’articolo 266, comma 5”, che dispone appunto l’esonero dall’applicazione di una serie di obblighi concernenti dichiarazione MUD, registri di carico e scarico, formulario per il trasporto e Albo gestori.
Successivamente, la Legge 4 agosto 2017 al comma 123 dell’art. 1 aveva previsto che entro 90 giorni dalla sua emanazione fossero definite modalità semplificate per l’esercizio delle attività sopra indicate (cfr. circolare n.153 del 17 agosto 2017).
La nuova norma, che è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla G.U. (8 febbraio 2018), si applica ai soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi, iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali. L’iscrizione all’Albo di tali soggetti può avvenire:
Venendo agli adempimenti in forma semplificata stabiliti dal nuovo decreto, in caso di raccolta presso più produttori o detentori nell’ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo, si introduce:
Evidenziamo infine che, a seguito dell’analisi del testo del Decreto, è emersa la necessità di alcuni chiarimenti sulle modalità di applicazione dello stesso e che a tal fine l’Associazione si attiverà presso gli Uffici competenti. Pertanto, vi invitiamo a segnalarci eventuali problematiche applicative con urgenza, considerato che il decreto è già entrato in vigore.
Nel riservarci di tenervi informati sugli ulteriori sviluppi, rimandiamo, per maggiori approfondimenti, al testo completo del Decreto in allegato.