AssoAmbiente

Circolari

048/2018/PE

In relazione all’entrata in vigore dal 1 marzo 2018 del Regolamento UE 2016/1179, che reca modifica al Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, il Ministero dell’Ambiente ha chiarito con una circolare emanata oggi (Prot. 0003222 del 28 febbraio 2018) e indirizzata, tra gli altri, anche all’Associazione, l’applicazione dello stesso per quanto riguarda l’introduzione del fattore moltiplicativo M=100 per l’ossido di rame I e l’ossido di rame II.

La circolare del MATTM, che risponde anche ad una richiesta di chiarimento inviata a firma congiunta da FISE Assoambiente ed Utilitalia, precisa che l’uso del fattore M è obbligatorio per la determinazione della sola tossicità acuta delle sostanze e miscele contenenti composti del rame, mentre non è obbligatorio, per la determinazione della tossicità cronica delle medesime sostanze e miscele.

Tale chiarimento, che sana peraltro un disallineamento tra la versione italiana ed inglese del regolamento, risulta importante ai fini della determinazione della caratteristica di pericolo “eco-tossico” (HP14) che, in base a quanto disposto nella Legge n. 125/2015, viene attribuita secondo le modalità dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 - M6 e M7. Per l’applicazione del metodo della sommatoria dell’ADR è infatti necessario riferirsi alle formule riportate nel Reg. CLP che prevedono l’uso dei fattori M.

Nel rinviare alla circolare ministeriale, in allegato alla presente, per ulteriori dettagli, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 01.03.2018
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