Si informa che lo scorso 22 febbraio, sul sito dell’AVCP (www.avcp.it) è stata pubblicata, la Determinazione n. 8 del 26 gennaio 2011, recante i risultati conclusivi dell’indagine sulla legittimità degli affidamenti ai soggetti pubblici titolari del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani (v. Allegato 1).
La sopra menzionata Determinazione rappresenta l’atto finale di una serie di indagini sul tema avviate dall’AVCP nel corso degli anni passati:
Ciò premesso, la Determinazione n. 8/2011 evidenzia che su un totale di 28 Comuni capoluoghi di provincia esaminati - che hanno proceduto all’affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani con la formula dell’in-house providing – ben 10 dovranno procedere al riaffidamento del servizio medesimo attraverso procedure ad evidenza pubblica, perché è stata riscontrata una violazione della normativa in materia di Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica.
Nello specifico, come precisato nel Comunicato Stampa dell’AVCP (v. Allegato 2), i Comuni che dovranno effettuare gare pubbliche per affidare nuovamente i servizi sono: Viterbo, Terni, Grosseto, Pescara (2 contratti), Napoli, Sondrio (2 contratti), Imperia e Varese.
Inoltre, è stato precisato che gli enti pubblici che risultano attualmente a norma, molti dei quali perché in regime transitorio e quindi dovranno adeguarsi successivamente, sono: Torino, Campobasso, Consorzio Priula - Consorzio Treviso tre, Benevento, La Spezia, Vicenza, Alessandria, Treviso, Ancona, Belluno, Biella, Fermo, Livorno, Pordenone, Lucca, Padova, Ferrara, Frosinone.
Ad ogni buon conto, l’AVCP ha reso pubblico il prospetto recante la situazione relativa a ciascuno dei 28 casi di affidamento del servizio esaminati (v. Allegato 3). A tal proposito, nella Nota Tecnica riportata in calce al sopra menzionato Comunicato stampa, viene precisato quanto segue:
“a) 14 enti locali avevano affidato direttamente il servizio a società interamente pubbliche nel rispetto della normativa in materia, e pertanto - ai sensi dell’art. 23 bis, comma 8, let. a) della legge 6 agosto 2008, come modificata dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 - le gestioni in essere cesseranno al 31 dicembre 2011, salvo che entro tale data i comuni decidano di cedere mediante gara, ad un socio privato operativo, almeno il 40% del capitale sociale.
b) 8 enti locali avevano affidato il servizio a società interamente pubbliche senza rispettare la normativa vigente e, pertanto, ai sensi della lett. e) del citato comma 8, le gestioni in essere sono cessate al 31 dicembre 2010 e devono essere oggetto di una procedura di affidamento ad evidenza pubblica.
c) 1 comune ha espletato la gara prima dell’entrata in vigore della riforma sui servizi pubblici locali.
d) 5 enti locali hanno affidato il servizio a società a capitale misto pubblico-privato:
- due gestioni - affidate senza rispettare le norme in quanto la scelta del socio privato è avvenuta in assenza di una procedura di gara
- sono cessate al 31 dicembre 2010 ai sensi della lett. e) del citato comma 8;
- una, essendo stata effettuata la scelta del socio operativo privato con gara, cesserà alla scadenza del contratto di servizio ai sensi della lett. c);
- le restati due gestioni, affidate a società a partecipazione pubblica quotate in borsa, ai sensi dalla lett. d) del citato comma, potranno rimanere in vita, rispettivamente, fino al 30 giugno 2013, al 31 dicembre 2015 o alla scadenza naturale dei contratti purché vi sia una progressiva riduzione della partecipazione pubblica fino al 30% del capitale.”
Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si rinvia ai documenti riportati in allegato alla presente per ogni approfondimento in materia.
Cordiali saluti.