AssoAmbiente

Circolari

p68621CI

Avuto riguardo alle determinazioni in materia di applicazione dell’aliquota sostitutiva del 10% sui compensi corrisposti in relazione a incrementi di produttività, rese note dal Ministero del Lavoro e dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 3/E del 14.2.2011 (cfr. ns. circolare n. 68/011 del 17.2.2011), si ricorda che per l’anno 2011 tale applicazione è consentita, secondo la citata circolare, alle seguenti condizioni:

a) “ le retribuzioni premiali corrisposte nel 2011 (sono agevolabili)…. solo a condizione che siano erogate sulla base di accordi o contratti collettivi (di secondo livello)…. anche preesistenti alla entrata in vigore della novella legislativa (art.1, comma 47, legge n.220/2010) purchè in corso di efficacia” (Punto 1, pag.3);

b) ai “fini dell’applicazione della imposta sostitutiva è condizione sufficiente l’attestazione, da parte datoriale nel CUD, che le somme…….sono correlate a incrementi di produttività, qualità, (ecc.)… e che esse siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo (di secondo livello) della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova”(Punto 2, pagg. 3 -4);

c) considerato che, per gli anni 2008/2010, l’applicazione dell’imposta sostitutiva è stata consentita anche dalle previsioni dei contratti collettivi nazionali, le aziende possono scegliere se stipulare “appositi accordi” di secondo livello:
- “che replichino i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento (come, ad esempio, lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, ecc.)”;
- ovvero “ che disciplinino la materia anche recependo i contenuti dei contratti collettivi nazionali di riferimento” (lo straordinario, i turni, il lavoro straordinario, ecc.);
“al fine di mantenere l’operatività delle intese raggiunte in attuazione della misura “(del 10%) (Punto 2, pag.4);

d) gli accordi di secondo livello, che perseguono “maggiore produttività e competitività aziendale” attraverso interventi sull’organizzazione del lavoro e che, sulla base di tale specifico presupposto, abbiano previsto la corresponsione di correlati compensi, sono idonei a consentire l’applicazione del regime di detassazione “senza che sia necessario che l’accordo (di secondo livello)……espressamente e formalmente dichiari che le somme corrisposte siano finalizzate a incrementi di produttività” (Punto 2, pag.4).

Si ricorda che, per poter essere detassati al 10%, i compensi in parola devono essere erogati “in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale”, e che, in particolare, “della (loro) esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova” (Circolare n. 3/E, Punto 2, pag. 4).

In tale premessa, trasmettiamo in allegato un fac simile di accordo di secondo livello, coerente con i requisiti indicati dal Ministero e dall’Agenzia e richiamati alla lettera c) della presente comunicazione, al fine di mettere a disposizione di ogni impresa una possibile soluzione formale per la conferma, anche per il corrente anno, del regime di detassazione applicato nel periodo 2008/2010.

Cordialmente.

Il Responsabile per le Relazioni
Industriali Assoambiente
Giancarlo Cipullo

» 03.03.2011
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