Si fa seguito alla circolare n. 98/011 del 1° marzo 2011 concernente l’argomento in oggetto, per dare indicazioni circa i criteri di compensazione degli oneri connessi all’introduzione della celebrazione nazionale del 17 marzo, per il solo anno 2011, con i costi ordinariamente sostenuti per la ex festività del 4 novembre, a termini del vigente CCNL.
Come dispone l’art. 1, comma 2, del D.L. 22.2.2011, n. 5, al fine “di evitare nuovi o maggiori oneri a carico … delle imprese private” per l’anno 2011 “gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre” sono traslati sulla festività nazionale del 17 marzo, celebrativa del 150° anniversario dell’unità d’Italia.
In tale premessa:
a)essendo il 17 marzo 2011 giorno festivo a tutti gli effetti (art. 1, comma 1, citato D.L. n. 5/2011), trova applicazione la disciplina prevista per le festività infrasettimanali e nazionali di cui all’art. 21, lett. A) del CCNL 5.4.2008;
b) a tutti i lavoratori non viene corrisposta la quota giornaliera di retribuzione normale “aggiuntiva” prevista dall’art. 21, lett. B), commi 4 e 5 del citato CCNL.
Cordialmente.
Il Responsabile per le Relazioni
Industriali Assoambiente
Giancarlo Cipullo